Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 148

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E' inammissibile, percarenza di interesse, ilricorso proposto dal contribuente avversol'accertamento che, disconoscendo la"voluntary disclosure" a cui ilcontribuente aveva aderito, irroghi solo lamaggiore sanzione senza pretendere il pagamento di alcun tributo. Ed infatti,qualora, primadi presentare il ricorso, il contribuente abbia definito anche lemaggiorisanzioni irrogate, egli non ha interesse a coltivare l'impugnazione,neppure secon essa intenza "salvare il principio" ed i benefici della"Voluntary"evitando gli effetti negativi del venire meno di tale regime quali,ad esempio,il raddoppio dei termini.

Riferimenti normativi: art. 5 quater, 5septiesD.L. 167/1990.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 148
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 148
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. G. C. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento nn. xxxxxxx/2016, xxxxxxx/2016, xxxxxxx/2016, n. xxxxxxx/2016 emessi dal C.O.P di Pescara recanti contestazione di sanzioni irrogate ritenendosi di fatto omessa la compilazione del quadro RWXHW per gli anni 2009-2013, a seguito del mancato perfezionamento della procedura di 'voluntary disclosure' di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. 167/1990 per il rientro delle attività finanziarie detenute all'estero e volontariamente rivelate prima della loro emersione.

Nei quattro ricorsi, identici tra loro salve le differenze di calcolo ed importi per ciascuna annualità) il contribuente eccepiva:

1) nullità assoluta ed inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento impugnato per via della sua sottoscrizione da parte di un soggetto non abilitato in quanto sfornito di una valida "delega" non allegata all'atto impugnato.

2) invalidità dell'accertamento per erroneità della sua notificazione eseguita in un luogo diverso dall'effettivo domicilio fiscale dell'esponente ed impossibilità di ritenere sanata tale notificazione dalla costituzione in giudizio del ricorrente;

3) illegittimità della sanzione irrogata per la mancata decadenza dai benefici della "Voluntary", in quanto il ritardo nel versamento del tributo è dipeso da un mero errore scusabile dovuto alla ricezione, in un'unica PEC, di più atti separati.

L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità degli accertamenti impugnati, in particolare eccependo l'inammissibilità dei ricorsi per l'acquiescenza del contribuente.

La Commissione Provinciale adita accoglieva il ricorso sotto il profilo della violazione dell'art. 6 comma 3 dello Statuto del Contribuente.

Appella l'Ufficio preliminarmente eccependo che i Primi Giudici avrebbero omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, che sono stati presentati contestualmente al pagamento, in data 02/3/2018, di quanto richiesto per la definizione delle sole sanzioni degli Avvisi di Accertamento impugnati con i quali, però, non veniva richiesto il pagamento dell'imposta bensì solo delle sanzioni;
pertanto il contribuente con la definizione, in maniera agevolata, delle sole sanzioni avrebbe, di fatto, deciso di prestare acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio precludendosi il diritto di proporre i ricorsi che, quindi, sarebbero da considerare inammissibili.

Nel merito evidenzia:

- che l'errore commesso dal contribuente non possa essere scusato, in quanto non vi sarebbe stata possibilità di confusione su quale fosse stato il termine entro cui definire gli inviti posto che in ben due punti dell'atto era indicata la data entro cui effettuare i relativi versamenti.

- che essendo superiore a sette giorni il ritardo nel pagamento non potrebbe essere considerato lieve;

- che l'art. 42 del DPR 600/73, non disponeva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di allegazione della delega alla sottoscrizione all'atto di accertamento bensì un dovere di menzione della medesima nell'atto stesso, salvo l'obbligo di produrla in giudizio in caso di contestazione, come per l'appunto nel caso di specie;

- che la proposizione del ricorso da parte del contribuente sanerebbe ogni eventuale vizio di notifica.

Resiste il contribuente proponendo appello incidentale in particolare evidenziando:

- Erroneità della sentenza di 1° grado nella parte in cui la CTP non ha dichiarato la nullità assoluta e l'inesistenza giuridica degli avvisi di accertamento impugnati per via della loro sottoscrizione da parte di un soggetto non abilitato in quanto sfornito di una valida "delega".

- Erroneità della

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