Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. V, sentenza 19/10/2015, n. 1781
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Una fattura è soggettivamente inesistente quando la transazione commerciale è stata effettuata, ma il vero fornitore risulta essere diverso da quello che ha emesso la fattura.Pertanto, per dichiarare che una fattura è soggettivamente inesistente, l'Ufficio deve fornire la prova concreta sia della natura di cartiera del soggetto che ha emesso la fattura sia di chi sia stato il vero fornitore.
Lo Stato italiano fa parte della Comunità Europea ed ha recepito la legge sui Diritti dell'Uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte condannato l'Italia in quanto ha violato la norma "ne bis in idem" (art. 50 della legge sui Diritti dell'uomo). La Corte Costituzionale ha stabilito l'obbligo di adeguare la legislazione nazionale alle norme della convenzione.Pertanto, una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste fa stato anche in sede tributaria non potendo, per lo stesso fatto, essere dichiarato estraneo all'evasione ed esserne giudicato anche in sede tributaria con violazione del principio "ne bis in idem".
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