Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 2760
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La novella legislativa è una norma di carattere processuale e, quindi, in quanto tale, per pacifica giurisprudenza, applicabile immediatamente a tutti i processi in corso. Tale novità normativa stabilisce che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; oppure la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ex art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" Le tre ipotesi previste costituiscono, peraltro, una mera esemplificazione non tassativa della giustiziabilità del ruolo, la quale deve sempre ritenersi possibile in ogni situazione in cui vi sia un interesse qualificato e differenziato del contribuente.
Riferimenti normativi: art 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n.146
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