Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/08/2022, n. 259

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Il ricorso trasmesso per posta ordinaria invece che in via telematica, laddove nell'atto impositivo è rimasta l'indicazione della facoltà d'invio postale ordinario, costituisce errore scusabile per il contribuente in quanto indotto dal comportamento omissivo dell'ufficio che non ha provveduto tempestivamente al cambio della modulistica.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/08/2022, n. 259
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Numero : 259
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

La Agenzia ha proposto appello nei confronti della sentenza meglio rubricata in epigrafe , eccependo errore in diritto in relazione ad entrambi i profili di causa, il primo a carattere preliminare riguardante la inammissibilità del ricorso in primo grado ed il secondo riguardante il merito (valorizzazione crediti per ricerca). Non costituita la Società contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è meritevole di accoglimento. Circa il primo profilo, il Collegio rileva che effettivamente il ricorso avrebbe dovuto essere proposto con modalità telematica. La prima motivazione addotta dal Giudice di prime cure per superare la inammissibilità conseguente al deposito cartaceo non ha pregio. Infatti l'allegato "raggiungimento dello scopo" attiene ai procedimenti notificatori e non già a quelli di costituzione del rapporto processuale, ancorati a modalità procedurali e formalità sostanziali ben precise. Ha invece pregio assorbente la seconda argomentazione, che riporta la violazione del deposito telematico all'istituto

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