Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. III, sentenza 12/04/2017, n. 316

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Nella fase di riassunzione del gravame a seguito di rinvio dalla Suprema Corte, la causa deve essere nuovamente vagliata nei limiti delle questioni già dedotte dalle parti nell'opportuna sede d'impugnazione, senza che possa essere ampliato in alcun modo il profilo delle questioni dalle parti devolute negli atti di rito.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. III, sentenza 12/04/2017, n. 316
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Numero : 316
Data del deposito : 12 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.