Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 15/02/2021, n. 1424
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in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p. c. (nel testo introdotto dalla 1. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado".
Riferimenti alla normativa: art.58 , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Riferimenti Giurisprudenza di segno conforme: Cass. 22 novembre 2017 n. 27774
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 febbraio 2013 la XXXX. ricorreva avverso n. 11 cartelle di pagamento relative al pagamento di imposte relative agli anni dal 2000 al 2008, deducendone l'omessa notifica, la decadenza, la prescrizione e l'omessa notifica, altresì, degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del
ricorso.
Non si costituivano in giudizio, invece, né Riscossione Sicilia S.p.A., né l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Castelvetrano pure evocati in giudizio.
Con sentenza del 10 giugno 2013 n. 627/2/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani accoglieva il ricorso, rilevando che il concessionario non si era costituito in giudizio e che, dunque, non v'era prova della mancata notifica delle cartelle essendo insufficiente a tal fine la produzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle sole relate di notifica non accompagnate dalla copia integrale delle cartelle di pagamento.
Riscossione Sicilia S.p.A. proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che tutte le cartelle e gli atti interruttivi rappresentati dalle cartelle di pagamento erano stati sempre regolarmente notificati mediante consegna a mani del legale rappresentante o di familiari conviventi o di addetti alla ricezione ed appartenenti alla medesima compagine sociale e che, pertanto, tutti i rilievi della ricorrente erano inammissibili e comunque infondati.
La XXXX si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall'appellante e rilevava, comunque, l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel contempo, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani proponeva separatamente appello principale avverso la medesima sentenza deducendo che il primo giudice aveva errato per non avere dichiarato l'estromissione dal giudizio della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani.
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Castelvetrano non si costituiva, invece, in giudizio.
Con note conclusionali del 20 gennaio 2021 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
Con memoria illustrativa del 28 gennaio 2021 anche l'appellata XXX insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 10 febbraio 2021, previa riunione del procedimento n. 8001/15 R.G. al procedimento n. 5088/15 R.G. trattandosi di appelli avverso la medesima