Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XIX, sentenza 23/02/2021, n. 763
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza depositata in data 10.10.2020 la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso presentato nell'interesse di B A , avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, dichiarando la legittimità delle detrazioni per spese di ristrutturazione, ad eccezione di quelle di cui al paragrafi A-B-D del ricorso.
Secondo i primi giudici, infatti, le spese per ristrutturazione indicate ai punti C, E, F, G, H ed I del ricorso dovevano infatti ritenersi legittimamente operate, tenuto conto del fatto che si trattava di interventi effettuati nei vari anni su immobili nella diretta disponibilità dell'interessata e per i quali era stata prodotta idonea documentazione.
Per le spese di ristrutturazione di cui ai punti C, E e G si assumeva peraltro in sentenza come non rilevasse la circostanza che gli interventi di ristrutturazione fossero stati effettuati su immobili ereditati dalla persona che aveva poi operato la detrazione e che gli stessi fossero locati a terze persone, proponendosi a riguardo, un'interpretazione dell'art. 16-bis TUIR diversa da quella sostenuta dall'Ufficio.
Per la detrazioni per gli interventi di ristrutturazione di cui ai predetti punti A,B e D veniva invece riconosciuta la piena legittimità della ripresa, dato che, negli stessi casi, non risultava prodotta la documentazione richiesta dalla Agenzia in sede di controllo formale della dichiarazione.
2.-. Avverso tale sentenza proponeva appello principale l'ufficio interessato, deducendo l'erroneità della decisione dei primi giudici in relazione alla riconosciuta legittimità delle detrazioni di cui ai predetti punti C, E,F, G, H ed I.
Secondo l'ufficio appellante, con riferimento alle spese di cui ai punti C, E, F, G, H e I, l'interpretazione proposta dai primi giudici dell'art. 16-bis del TUIR non era corretta, dato che tale disposizione consente la detrazione per spese di ristrutturazione su immobili effettuati dal cuius solo se l'erede conservi la "detenzione materiale diretta", cosa che nella specie non risultava, dato che gli interventi erano stati effettuati o su immobili in parte locati a terzi senza che si potesse stabilire con esattezza su quali parti di essi fossero intervenuti i lavori (C) o su parti comuni di immobili solo parzialmente nella diretta disponibilità dell'interessata, anche in questo caso perché parzialmente locati o in uso a terzi (E,F,G,H e I). Per le detrazioni di cui ai punti E,G e I veniva inoltre rilevata una carenza della documentazione, già contestata con l'atto impugnato.
3.- Costituendosi in giudizio, anche l'appellata controdeduceva in primo luogo alle argomentazioni svolte dall'Ufficio, riproponendo, in buona sostanza, le medesime sia argomentazioni svolte con l'originario ricorso, che quelle recepite sugli stessi punti dai primi giudici;
proponeva