Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XLV, sentenza 01/06/2015, n. 5205
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Le somme che affluiscono al fondo istituito con il dpr n. 211/1981 (Unificazione dei fondi di previdenza del Ministero delle Finanze) per l'indennità aggiuntiva di previdenza del personale del Ministero delle Finanze, sono importi incamerati dall'Erario per a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734; b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva. Esse sono corrisposte ai dipendenti "una tantum" normalmente alla cessazione del rapporto di lavoro o al verificarsi di situazioni previste nel Regolamento del fondo stesso e vanno tassate, essendo in ogni caso emolumenti percepiti in relazione a prestazioni di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 1 Dpr n. 917/86 (ex art. 16.) in vigore dal 4 luglio 2006 così come modificato dal D.L. del 04/07/2006 n. 223 articolo 36.
Testo completo
Il sig. ??. ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli II, all'istanza di rimborso della ritenuta operata a titolo di Irpef sull'indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, erogata dal Fondo istituito con il dpr n. 21 111981 (Unificazione dei fondi di previdenza del Ministero delle Finanze). Nel ricorso ne eccepiva l ' illegittimità, attesa la sua inapplicabilità, essendo l 'indennità percepita assimilata alle indennità equipollenti di cui all'art. 17,1° comma, dpr n.917/86. Si opponeva l'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. n. 37, con la sentenza n. 13, del 31/10/13, deposi tata il 14/11/2013, accoglieva il ricorso, determinando i l rimborso in ? 9.054,64, oltre interessi di legge, con compensazione delle spese. In motivazione dichiara l' indennità proveniente da un fondo alimentato esclusivamente dai versamenti dei dipendenti dell' Amministrazione Finanziaria, situazione ritenuta equipara bile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17,1° comma, dpr n.917/86. Stante la contribuzione esclusivamente alimentata dai dipendenti, sulla linea tracciata dalla sentenza n. 178/86 della Corte costituzionale , la Commissione dichiara l'indennità esente dall'imposizione, con richiamo anche a decisioni della Corte di cassazione. Appella la decisione l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II, che, richiamando la vigente normativa sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la contesta, dichiarando imponibile a tassazione separata la somma percepita. In particolare dichiara che nel gravato giudizio non è corretto il riferimento alla sentenza n. 178/86 della Corte costituzionale, riferita ad altra situazione e, inoltre, che la citata sentenza della Cassazione, non è pertinente al caso. Conclude per l'accoglimento dell'appello, con conferma del proprio operato e vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Il contribuente si costituisce in giudizio, contrasta le affermazioni di parte appellante, conferma la correttezza della richiesta fatta, depositando numerose sentenze giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi, concludendo per il rigetto dell'appello, con condanna della controparte alle spese di giudizio di entrambi i gradi. All'esito dell'odierna Pubblica Udienza, nella qual i l e parti, sostanzialmente, si riportano alle conclusioni in atti, la Commissione, vi sti gli atti, delibera come da dispositivo.