Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. VII, sentenza 15/06/2020, n. 436

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. VII, sentenza 15/06/2020, n. 436
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Numero : 436
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO E DIRITTO
In data 24/12/2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, notificava ai signori R.B., CM. e CC, in qualità di eredi del signor S. C, gli avvisi di accertamento n. T7G0112…-2016 e T7G0112…-2016 relativi a IRPEF e relative addizionali locali, IVA e IRAP e contributi INPS per gli anni di imposta 2010 e 2011 non essendo andata a buon fine l'istanza di accertamento con adesione presentata in data 8/2/2017 a seguito della suddetta notifica.
I suddetti avvisi traevano origine da un controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza di Torino su richiesta della Guardia di Finanza di Avezzano (AQ) al fine di accertare l'effettività dei rapporti commerciali Intrattenuti tra la S. Autocarrozzeria di CS. e la T. S. di CG. (già G. C P.), con particolare riferimento alle operazioni commerciali rilevate dallo Spesometro dell'Anagrafe Tributaria.
Gli accertamenti contestavano l'utilizzazione di fatture ricevute per costi di pubblicità ritenuti inesistenti per un imponibile complessivo di euro 413.550,00 e relativa IVA per l'anno di imposta 2010 e per euro 188.200,00 e relativa IVA di euro 37.880 per l'anno di imposta 2011.
Con separati ricorsi i contribuenti chiedevano la preventiva sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento opponendo:
-l'inosservanza del termine di 60 gg di cui all'art. 12 della L. 212/2000;
-l'errata interpretazione ed applicazione degli art. 2729 e 267 c.c.;
-la violazione dell'art. 7, co. l, della L. 212/2000;
-l'effettività delle operazioni (servizio di pubblicità itinerante) ritenute dall'Ufficio
inesistenti.
Si costituiva l'ufficio contestando integralmente le doglianze dei ricorrenti e facendo presente che non erano state eseguite da parte della Guardia di Finanza verifiche e accessi negli locali della ditta e quindi l'inesistenza dell'obbligo di emissione de notifica del PVC con conseguente non obbligatorietà del termine dilatorio della cui mancata osservanza si dolgono i ricorrenti.
L'Agenzia delle Entrate segnalava inoltre l'esistenza di numerosissimi indizi di inesistenza delle operazione fatturate a fronte di una mancanza di prova della loro effettività:
-la sufficienza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute negli avvisi di accertamento impugnati;
-l'irrilevanza della contestazione relativa all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario che eventualmente gli eredi avrebbero potuto fare ove fosse stato notificato loro il PVC
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino concedeva la richiesta sospensione dell'esecutività degli atti e riuniva i ricorsi;
con sentenza n. 1464 dell'8/11/2017 depositata in data 14/12/2017 respingeva i ricorsi.
I signori R.B. CM. e CC proponevano appello avverso la suddetta sentenza di primo grado chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello proposto e l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati. Con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva con controdeduzioni l'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello e la legittimità degli avvisi di accertamento. Con vittoria delle spese.
Le conclusioni delle parti sono le seguenti:
Parte appellante: "chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale di Torino, voglia previo accoglimento del proposto Appello, dichiarando l'annullamento degli Avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio, per i seguenti motivi di fatto e di diritto: l) In fatto, per errata valutazione dei fatti e dei presupposti per la qualificazione di operazioni oggettivamente inesistenti;
2) in diritto, in via preliminare, per violazione Art. l2, comma 7, Legge 212/2000 e per mancata notifica del P.V.C agli eredi;
3) in diritto, per lesione del diritto di accettazione con beneficio d'inventario l'eredità ai sensi art.470 c.c. ed ai sensi art. 485 c.c.;
4) in diritto, per errata interpretazione ed applicazione dell'Art. 2729 c.c. e del più ampio principio generale dell'onere della prova, dell'Art. 2697 c.c.;
5) in diritto, per violazione art. 7, l° comma, legge 271/2000 n. 212 (Statuto del Contribuente). Con vittoria delle spese di giudizio".
Parte appellata: "Contrariis rejectis, A) In via cautelare dichiarare l'inammissibilità della richiesta avversaria per quanto esposto al punto 7) della parte in diritto del presente atto ed in subordine respingere l'istanza cautelare di controparte per la inesistenza dei requisiti cautelari di cui agli artt. 47 e 52 del D.Lgs 546/92 e la violazione dell'art. 2697 c.c. in ragione di quanto esposto al punto 7) della parte in diritto del presente atto;
B) In via pregiudiziale in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità ex art.53 del D.Lgs 546/92 per carenza del requisito di specificità in relazione al motivo di gravame di cui al numero 3) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 2729 2697 c.c. violazione dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria per dimostrare la oggettiva inesistenza dei rapporti commerciali contestati e 4) Violazione dell'art. ..., comma l della L. 212/2000 per difetto di motivazione in relazione alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione;
C) In via preliminare previo accertamento della manifesta identità delle difese sostenute dagli appellanti nel primo e nel secondo grado di giudizio respingere l'interposto appello in ragione delle difese sostenute dall'ufficio nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente giudizio ex art.56 del D.Lgs 546/92 e per l'effetto
confermare in toto la sentenza CTP Torino n.1464/8117 depositata in data 14/12/2017;
disporre la riunione del presente procedimento con quello rubricato al R.G. 751/2018 ex artt. 61 e 29 del D.Lgs 546/92 -per evidenti ragioni di connessione soggettiva (medesime parti processuali) ed oggettiva (analoga causa petendi);
D) In via subordinata, nel merito previo accertamento della manifesta infondatezza di tutti i motivi di gravame sostenuti dagli appellanti respingere l'avversario appello e per l'effetto confermare in toto la validità e la legittimità della sentenza CTP Torino n. 1464/8/17 depositata in data 14 dicembre 2017;
E) in via di ulteriore subordine confermare in ogni caso la legittimità dell'avviso di accertamento n. T7GOJJ2…/2016 e n. T7GOJJ2…/2016 emessi nei confronti del sig. C S. per gli anni di imposta 2010 e 2011 notificati agli eredi sig.ri R.B., CM. e CC agli effetti dell'art.109 del Tuir per le ragioni esposte al punto 6) della parte in Diritto del presente atto;
In ogni caso in applicazione del principio di soccombenza processuale di cui agli artt. 15 del D.Lgs
546/92 e 91 cpc, condannare gli appellanti alle refusione delle spese di lite come da nota spese allegata al presente atto sub.2).".
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione riuniva al fascicolo 751/2018 il fascicolo 752/2018 per connessione.
I motivi di appello sono essenzialmente:
l) Nullità dell'Avviso di Accertamento per violazione ex art.l2 comma 7, Statuto del Contribuente a seguito mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto per la comunicazione di osservazioni richieste una volta conosciute le contestazioni a carico del Contribuente e per mancata notifica del p.v.c. agli eredi;
2) Lesione del diritto degli eredi di accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 470 c,c, ed ai sensi dell'art. 485 c.c.;
3) Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2729 e art. 2697 c.c.;
4) Violazione art.7, 1° comma Legge 27/2000 n. 212 (Statuto del Contribuente).
* * *
Il contenzioso nasce dal fatto che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, a seguito del controllo della Guardia di Finanza, avvenuto il 29/4/2015, aveva notificato direttamente, in data 14/12/2016, l'avviso di accertamento agli eredi del de cuius Sig. C S. (deceduto il 6/6/2015), dopo circa un mese e mezzo dall'inizio della verifica della Guardia di Finanza) e non aveva, invece, notificato agli eredi il processo verbale di constatazione contenente l'esito delle attività di verifica.
Nel frattempo gli eredi, nelle persone del coniuge signora R. B. dei figli C M. e C C, estranei alla gestione dell'attività, non avendo avuto alcuna conoscenza da parte del de cuius della verifica in corso e soprattutto dell'esito della stessa, conclusasi dopo il decesso dello stesso, accettarono l'eredità.
Secondo gli appellanti i rilievi effettuati del 2016, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ordine alla circostanza che le fatture passive ricevute siano riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti in quanto "l'ufficio ritiene non risulti in alcun modo dimostrata l'effettività delle prestazioni asseritamente acquistate dalla ditta G.C P. di C G.", non è dimostrato ed è basato su elementi presuntivi peraltro difficili da contestare, stante il tempo trascorso.
Secondo gli appellanti le fatture passive in oggetto, che si riferiscono a prestazioni di pubblicità effettuate dal fornitore C attraverso l'uso ed il noleggio di 4/5 camion con autista, itineranti per oltre 11 mesi (da gennaio a dicembre 2011), con cartellonistica a vela di mt 6x3, reclamizzante il nome "S.-auto, soccorso stradale ACI, officina autorizzata FIAT, carrozzeria, meccanica, elettrauto, gommista, strada Torino Tel.011 " o "A.A. S. P.S.auto" e attraverso la stampa e la distribuzione di oltre 30.000 volantini a 4 colori, 30x20 cm fronte e retro, in Torino e provincia sono effettive e reali.
Gli appellanti-eredi avevano prodotto, già nel giudizio di primo grado, copia di n.6 fotocopie rinvenute nei presso i locali dell'azienda del de cuius, attestanti il tipo di pubblicità effettuata per mezzo dei camion e parte dei camion stessi (all.14). Quel tipo di pubblicità fu effettuata, sostengono gli appellanti, attraverso l'uso continuativo di 4/5 camion itineranti per la citta di Torino e per la provincia nei mesi da gennaio a dicembre durante l'anno 2011 con la distribuzione di volantini. Attività tutte fondamentali per l'attività di autosoccorso e di carrozzeria, che aveva clientela occasionale anche in base ad incidenti o guasti meccanici delle auto, quindi con necessità di continua sollecitazione al pubblico.
Affermano i ricorrenti che la ditta S. di CS. era uno dei centri scelti per Torino e provincia da parte di A. A.e di A. che avevano ed hanno una flotta auto sulla Piazza di Torino e provincia di oltre 5.000 auto e che il fatturato della ditta S. verso il cliente A.A. Tra il 2010 e il 2012, era notevolmente cresciuto, a riprova degli effetti pubblicitari.
Gli appellanti a confutazione di quanto accertato in ordine alle fatture ricevute dalla ditta G.C P. di C G. per un imponibile pari ad Euro 188.200,00 per l'anno 2011, avevano già presentato, in data 17/3/2017, in sede di accertamento con adesione, l'allegato 9) con copia della documentazione attestante le modalità di pagamento delle fatture in oggetto, parte in contanti e parte in assegni.
I contribuenti affermano che le fatture, in oggetto, sarebbero state pagate, nell'anno 2011, parzialmente con assegni tratti dalla banca Monte dei Paschi di Siena per Euro 4.450,00, ed in parte con prelievi di denaro in contanti tratti dalla stessa banca Monte dei Paschi di Siena per complessivi Euro 69.250,00.
Le fatture, in oggetto, nell'anno 2011 sarebbero state pagate in parte anche con assegni tratti dalla Banca Unicredit per Euro 3.300,00 ed in parte con prelievi di denaro in contanti tratti dalla stessa banca Unicredit per complessivi Euro 52.900,00.
Gli appellanti producono inoltre documentazione fotografica evidenziante l'esistenza dei camion a vela (all.l4) sia delle modalità di pagamento con assegni e con prelievi in contanti dalle banche Unicredit e Monte dei Paschi (fotocopie banconote) e tale documentazione la Commissione di I grado avrebbe completamente ignorato.
Altra doglianza è il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha notificato direttamente agli eredi l'avviso di accertamento in data 14/12/2016 ben un anno e mezzo dopo l'inizio della verifica fiscale, avvenuta presso i locali del contribuente.
Affermano gli appellanti che tale condotta dell'Agenzia delle Entrate sarebbe in contrasto con l'art.12 , comma 5, dello Statuto del Contribuente. Ciò perchè gli eredi, a seguito della mancata notifica del pvc, non avendo avuto nozione dell'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza, iniziata in data 29/4/2015, hanno accetatto l'eredità del de cuius (deceduto il 6/6/2015).
Sempre secondo gli appellanti l'Agenzia delle Entrate, non notificando il pvc, ha impedito agli eredi, violando il loro legittino diritto, di cui all'art.470 c.c. di avere una chiara visione di tutti i debiti certi e potenziali del de cuis, a fronte di beni immobiliari e mobiliari pervenuti in successione, da valore di mercato, per circa Euro 1.200.000 (all.20 copia denuncia di successione) e, pertanto, di poter accettare l'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi dell'art. 470 c.c.
Gli appellanti ribadiscono di aver dato prova dell'esistenza degli automezzi attraverso le foto, dei pagamenti effettuati dal de cuius al C sia per mezzo di assegni, che di denaro in contanti prelevato dai conti correnti dell'azienda (Cfr all.9 memoria integrativa) sia con le ricevute di fotocopie banconote da cui risultano le quietanze del C (Cfr all.15 e 16).
Venendo alla questione della mancata notifica del pvc agli eredi si osserva che l'argomento è pretestuoso. Da un lato è difficile credere che gli eredi ingnorassero la verifica, dall'altro la richiesta di estratto di ruolo alla Concessionaria o di certificazione sui carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate avrebbe evitato ogni problema e permesso l'accettazione con beneficio di inventario. Accettazione che è prassi quando il de cuius aveva un'attività impreditoriale.
Non è, quindi, mancanza dell'ufficio, ma negligenza degli eredi che tempestivamente avrebbero potuto conoscere le pendenze tributarie del de cuius prima di accettare incondizionatamente l'eredità.
Venendo alle altre questioni di cui all'appello:
Con il primo motivo di gravame controparte censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sulla mancata notificazione del pvc agli eredi.
Il motivo di gravame va rigettato perchè infondato.
L'ufficio non ha effettuato una verifica sulla impresa ma ha richiesto con invito n. 100…/2015 notificato in data 9/3/2015 al sig.C S., titolare dell'omonima ditta individuale S. Autocarrozzeria, la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2010 e 2011, che veniva presentata in data 13/4/2015.
In data 29/4/2015 la Guardia di Finanza di Torino eseguiva, contestualmente, un controllo presso la ditta al fine di appurare la veridicità dei rapporti commerciali intrattenuti con la ditta T.S. di C G..
Tale tipo di verifica, non eseguita presso i locali non richiede l'applicazione la disposizione di cui all'art. l2, comma 7 della L. 212/2000 censurata da controparte e riproposta nel giudizio di appello.
Ma vi è di più, il termine dilatorio di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento è stato rispettato considerato che l'accertamento è stato notificato in data 6/12/2016 mentre l'accesso della Guardia di Finanza finalizzato all'acquisizione di documentazione ed informazioni è avvenuto in data 29/4/2015 come da verbale (allegato sub 2).
Nè peraltro anche con riferimento ai tributi armonizzati (IVA) l'instaurazione del contraddittorio preventivo avrebbe garantito un risultato diverso per il de cuius (CS.) stante la totale inidoneità delle prove fornite dal contribuente sulle effettività delle operazioni.
Nel merito la falsità delle fatture emerge da molteplici elementi non confutati in modo convincente.
L'ufficio ha indicato i seguenti elementi:
a) la carenza di una struttura organizzati va in capo alla ditta G .C P. C avente sede in Avezzano (AQ) Via…;
b) l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte del fornitore a far data dal 1999;
c) lo squilibrio rilevato tra le spese per la pubblicità sostenute dalla ditta S.. Autocarrozzeria di C S. a fronte del volume di affari realizzato;
d) la dichiarazione rilasciata dal Sig. C S. ai militari della Guardia di Finanza in relazione alle prestazioni di servizi fatturate dal fornitore CG., secondo cui: "ho deciso di provvedere a una campagna pubblicitaria a favore della società che rappresento per gli anni dal 2010 al 2012, mi sono rivolto al sig. G. Ccon cui ho preso accordi sulle modalità comunicative da porre in essere. Questi si adoperò per la stampa e distribuzione di appositi volantini e il posizionamento di cartelloni pubblicitari. I pagamenti in contanti furono da me personalmente eseguiti e/o disposti a favore del medesimo, prelevandoli parte dalla cassa e parte dai miei risparmi. Che io sappia venivano posti dei cartelli pubblicitari riguardanti la mia ditta, di più non ricordo, non sono in possesso di alcun depliant, né tanto meno foto riguardanti la prestazione ricevuta";
f) la dichiarazione rilasciata dal sig. S.M., dipendente del Sig. CS., addetto alla contabilità di non aver mai avuto occasione di vedere posta in essere una qualsiasi delle prestazioni di servizio o cessione di beni richiamate nelle fatture ricevute dalla ditta G.C P. di C G. Il Sig. S. specificava anche che per quanto riguarda la pubblicità effettuata a mezzo cartellonistica pubblicitaria stradale, da oltre 15 anni la S. si avvaleva dei servizi della Società. Pubblicità. Srl di San Mauro Torinese (TO)";
g) l'esito dei riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza di Avezzano nei confronti delle asserite prestazioni pubblicitarie rese a mezzo esibizione di cartellonistica stradale in Torino e provincia, da cui risulta che non è mai stata inoltrata alle autorità comunali competenti alcuna richiesta di autorizzazione nei Comuni di Torino (TO), Settimo Torinese (TO) e San Mauro Torinese (TO);
h) non risultava nella disponibilità del fornitore alcun automezzo, ed in particolare alcun camion vela. Dai dati della motorizzazione civile il signor C G. risultava unicamente titolare di n. 03 autovetture: un'automobile Mercedes CLK, una
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