Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 12/09/2022, n. 750

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Al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni nei confronti dell'importatore, in ipotesi di falsa dichiarazione di origine della merce, deve qualificarsi quale "errore attivo" dell'Autorità doganale di esportazione (nella specie, quella malese) quello commesso da tale Autorità nel rilasciare le certificazioni di origine richieste dall'importatore in assenza delle necessarie scritture doganali di esportazione dei prodotti da parte dell'esportatore e di qualsiasi documentazione o dichiarazione probante l'esportazione. Tale documentazione è infatti propedeutica e necessaria per il rilascio delle certificazioni di origine richieste e di cui l'unica addetta al controllo (e l'unica che può svolgere concretamente tale controllo) è l'Autorità doganale del paese di esportazione in quanto Autorità locale preposta a tale scopo (nella specie la CTR ha inoltre ritenuto configurabile la buona fede dell'importatore quale ritraibile, sia dall'archiviazione del relativo procedimento penale a carico dell'importatore, sia degli altri elementi acquisiti in giudizio quali il fatto che il certificato di origine fosse stato rilasciato dalla Autorità Doganale del paese di esportazione, dall'affidamento ad un primario operatore del settore per il compimento delle attività necessarie, quale il prezzo di acquisto in linea col mercato e superiore a quello praticato dai fornitori cinesi).

Riferimenti normativi: art. 202, co. 2, lett. b, CDC.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. I, sentenza 12/09/2022, n. 750
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Numero : 750
Data del deposito : 12 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

R.G.A. N. 1021/2020

Per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ricorrente:

"Voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, contrariis rejectis - nel merito, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10227/2020, accogliere l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza CTP La Spezia 139/1/2012, confermando la piena legittimità dell'atto oggetto del giudizio;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura (sulla base di apposita nota che quest'Ufficio si riserva di depositare ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 546/92) anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità come statuito nell'ordinanza di Cassazione qui riassunta"

Per il Centro di Assistenza Doganale C.A.D. L s.r.l. in liquidazione, resistente:

"Chiede alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Dogane con conferma della sentenza della CTP di La Spezia n. 139/1/12 del 29 novembre 2012 e conseguente annullamento dell'Atto di contestazione di sanzioni Prot. 7669 del 10/02/2009, con condanna alle spese del presente giudizio di rinvio e di quello per cassazione.

Si chiede inoltre che il presente giudizio venga riunito con quello iscritto al n. 4/2021 RGA pendente dinanzi la CTR della Liguria avente ad oggetto la medesima riassunzione".

Per il Centro di Assistenza Doganale C.A.D. L s.r.l. in liquidazione, ricorrente:

"Chiede alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Dogane con conferma della sentenza della CTP di La Spezia n. 139/1/12 del 29 novembre 2012 e conseguente annullamento dell'Atto di contestazione di sanzioni Prot. 7669 del 10/02/2009, con condanna alle spese del presente giudizio di rinvio e di quello per cassazione".

Per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, resistente:

"Voglia l'adita Commissione Tributaria Regionale per la Liguria:

- nel merito, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10227/2020, rigettare il ricorso in riassunzione e conseguentemente accogliere l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza CTP La Spezia 139/1/2012, confermando la piena legittimità dell'atto oggetto del giudizio;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura ai sensi dell'art. 15 D.LGS. n. 546/1992, comprese le spese del giudizio di legittimità come statuito nell'ordinanza di Cassazione qui riassunta".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette che entrambe le parti hanno proposto distinti ricorsi per riassunzione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546 del 1992, all'esito del giudizio di Cassazione conclusosi con la ordinanza n. 10227 del 2020.

Detti ricorsi vengono pertanto riuniti.

Ciò premesso, emerge dalla narrativa della predetta decisione della Suprema Corte che con la sentenza n. 636/05/17 del 02/05/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 139/01/12 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (in seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dal C.A.D. L (in seguito CAD) nei confronti di un atto di contestazione sanzioni in relazione ad un'importazione di lampade a basso consumo energetico avvenuta negli anni 2005 e 2006.

Gli avvisi di contestazione sanzioni conseguivano alla violazione della normativa unionale anti dumping, essendo le lampade importate dalla Malesia da parte della società M, rappresentata dal CAD, di origine cinese, differentemente da quanto risultante dai certificati di origine preferenziale.

La CTR confermava la sentenza impugnata dall'Agenzia delle dogane evidenziando che:

a) l'irrogazione della sanzione era "concepibile se connessa ad errore o inesattezza dichiarativa sulla quantità, qualità e valore della merce ma non per quanto attiene l'origine delle merci stesse nella dichiarazione doganale", non potendo l'importatore controllare l'origine del prodotto dichiarato dall'esportatore e certificata dall'Autorità doganale del Paese di esportazione;

b) M non aveva avuto alcun ruolo nella frode in ragione della mancanza di convenienza economica nell'acquisto del prodotto dalla Malesia, come accertato dal giudice penale;

c) la M non era nemmeno operatore professionale del settore lampade, il che conferma la sua buona fede, con conseguente esclusione delle sanzioni.

L'Agenzia delle

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