Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXII, sentenza 28/06/2022, n. 1811

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Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l'impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito. Nel caso la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di una di esse all'annullamento della pronuncia stessa.

Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l'appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l'eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXII, sentenza 28/06/2022, n. 1811
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Numero : 1811
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'epigrafata sentenza la locale C.T.P. rigettava in motivazione l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, ultime cifre 3856;
per l'effetto statuiva l'inammissibilità del ricorso siccome proposto dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla stessa;
infine lo dichiarava comunque infondato nel merito.

Ha appellato il contribuente, censurando il solo capo che ha ritenuto la notifica valida ed efficace, con rifusione delle spese del doppio grado e distrazione.

L'ADE, richiamate tutte le difese del primo grado, ha anche svolto appello incidentale, lamentando con unico motivo che la Commissione, dopo avere statuito l'inammissibilità del ricorso, abbia ritenuto di poterne vagliare il merito, con vittoria di spese.

All'udienza odierna i difensori, dopo ampia discussione, si sono riportati ai propri scritti difensivi, concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Appello del contribuente.

A.1) Per il rigetto convergono gli univoci e concludenti antefatti, tutti provati per tabulas.

A.2) La notifica dell'avviso risale al dicembre 2018;
il ricorso è del gennaio 2020.

A.3) È incontroverso che nelle more il 25.6.2019 al contribuente era stato validamente notificato un atto di pignoramento presso terzi e che il 9.7.2019, recatosi presso gli uffici dell'ADE, gli era stata consegnata brevi manu un'altra copia dell'avviso opposto. Tutto ciò è sufficiente per confermare la tardività del ricorso del 2020. Anche a voler sposare la tesi, palesemente infondata (vedi infra), della nullità della notifica del 2018, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto in ogni caso entro l'8.10.2019 (giorni 60 + 31 di sospensione feriale dei termini a

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