Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 13/07/2020, n. 69

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 13/07/2020, n. 69
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Numero : 69
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, con sentenza 158/01/18 pronunciata e depositata il 6.12.2018, ha rigettato il ricorso [RGR 40/2018] proposto dalla Società s.s. [avverso avvisi di accertamento IVA e IRAP 2012, 2013 e 2014 notificati alla società e ai soci quali co-obbligati solidali, con i quali venivano rettificate le dichiarazioni fiscali presentate dalla società per gli anni in questione - a seguito dei quali era seguita notifica per trasparenza degli accertamenti IRPEF a carico dei soci, sigg. ] nonché i ricorsi proposti dai sigg. [RGR 41/2018, accertamenti IRPEF aa. 2012, 2013 e 2014] e [RGR 222/2018]. Con condanna della Società s.s. (in appresso 'Società ') in solido con i costituiti soci in proprio [tutti i soci, stante integrazione del contraddittorio] a rifondere le spese del giudizio instaurato sub RGR 40/2018 nella misura di Euro 12.000,00;
del sig. a rifondere all'Ufficio in relazione al giudizio instaurato sub RGR 41/2018 spese e competenze liquidate in Euro 2.500,00;
del sig. a rifondere all'Ufficio in relazione al giudizio instaurato sub RGR 222/2018 spese e competenze liquidate in Euro 2.000,00.

[Negli anni 2012-2014 quotisti della società erano i sigg. per il 51%;
per il 39%;
per il 5%, e per il 5%].

La Società agricola ed i soci sigg. , , e hanno depositato unitario appello in data 6.06.2019 (ritualmente notificato a controparti di spettanza) concludente per la riforma della sentenza impugnata e per la dichiarazione di illegittimità e infondatezza delle pretese erariali, con vittoria di spese, incluso contributo unificato. Contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza e di inibitoria dell'esecutività degli addebiti fiscali in questione ex art. 52, commi 2 ss. D.Lgs. 546/1992.

Con memoria dd. 10.06.2019 indirizzata alla CTR, resa nell'interesse delle sigg.re e (ambo residenti nella provincia di Treviso) è stato partecipato che a seguito di sentenze della C.T.P. di Treviso del 21.10. 2018 (in merito a distinti ricorsi proposti dalle nominate avverso i notificati avvisi di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2012) dichiaranti la non competenza della medesima C.T.P. con trasmissione degli atti della C.T.P. di Pordenone, le due citate signore in data 23.05.2019 hanno presentato, ex art. 6 DL 119/2018, domanda di definizione delle liti tributarie pendenti relativamente agli avvisi di accertamento per maggiore IRPEF loro notificati per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, versando il dovuto per la definizione (documentazione allegata).

L'Ufficio di Pordenone, con nota dd. 5.09.2019, ha depositato controdeduzioni (riferitamente agli avvisi Società agricola e ), concludendo in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione, e, in via principale, per il rigetto in toto del proposto appello, con condanna degli appellanti alla rifusione di spese.

L'Ufficio di Treviso, con nota dd. 05.09.2019 ha depositato controdeduzioni, riferitamente all'avviso di accertamento II.DD./IVA anno 2012, contribuente sig. Concludendo con richiesta in via pregiudiziale di dare atto dell'assenza di contestazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente in punto distribuzione di reddito (IRPEF), e, nel merito, per il rigetto dell'appello avversario, con vittoria di spese per ambo i gradi. Con richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione.

All'udienza del 09.09.2019, su richiesta delle parti private e senza opposizione da parte dell'Ufficio, la trattazione della sospensiva viene rinviata al 21.10.2019.

All'udienza del 21.10.2019 con ordinanza 125/2019 è stata motivatamente disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, con rinvio per il merito al 25.11.2019.

In data 15.11.2019 le parti private hanno depositato memoria.

All'udienza del 25.11.2019 le parti presenti rassegnano conclusioni come in atti.

La controversia è ritenuta in decisione.

FATTO E DIRITTO



1. ANTEFATTO

La Società agricola, con sede in (PN) esercita attività di allevamento di animali da latte, la coltivazione di terreni agricoli sia di proprietà che condotti in affitto, altre attività agricole connesse, quali la produzione di biogas mediante l'utilizzo di prodotti di risulta del ciclo agricolo.

La c.d. 'discarica della ' in Comune di (di proprietà del detto Comune e gestita in concessione dalla s.r.l.) si è sviluppata in lotti successivi.

In data 14.03.2006 tra la Società agricola e la s.r.l., con sede in (UD), era stata stipulata convenzione, ove constavasi:

i sigg. sono comproprietari in parti uguali dei terreni agricoli in Comune di prospicienti l'impianto di smaltimento (4° lotto) di rifiuti gestito da s.r.l.;

la Società agricola conduce in affitto i terreni agricoli prospicienti il suddetto impianto, adibiti a coltivazione di foraggio e altro nell'ambito dell'attività di allevamento e produzione di latte svolta dall'azienda stessa;

lo svolgimento attuale e futuro dell'attività agricola è di fatto limitata dalla presenza di un impianto di smaltimento di rifiuti prospiciente i terreni interessati all'attività agricola stessa;

a titolo di risarcimento delle limitazioni concernenti lo svolgimento dell'attività agricola, dovute alla presenza dell'impianto di smaltimento di rifiuti, s.r.l. si impegna(va) a riconoscere alla Società agricola la somma di Euro 5,31 per ogni tonnellata di rifiuto conferito nell'impianto di smaltimento di rifiuti in località nel Comune di (art. 5).



2. RILIEVI FISCALI E RELATIVO SEGUITO

L'Ufficio di Pordenone, a seguito esame di documentazione richiesta alla s.r.l. per l'anno d'imposta 2012, notificava in data 17.10.2017 alla Società agricola inviti a comparire, cui la Società ottemperava, con svolgimento di successivo contraddittorio.

In data 1.12.2017 l'Ufficio notificava alla società agricola (e ai soci co-obbligati solidali) i tre avvisi di accertamento IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014.

Con essi avvisi l'Ufficio aveva considerato ascrivibili alla categoria 'redditi diversi' [di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) TUIR, quale prestazione di servizi, specificamente riconducibile agli 'obblighi di fare, non fare o permettere'] le somme periodicamente corrisposte dalla s.r.l. [segnatamente ammontanti a Euro 331.502,51 nel 2012;
Euro 236.747,73 nel 2013;
Euro 294.871,12 nel 2014], e come tali recuperate a tassazione per imposizione diretta, ritenute non assorbite nella determinazione forfetaria del reddito agrario indicato in dichiarazione dalla società contribuente. Con conseguente rilevanza ai fini IVA quale "prestazione di servizi [alla ] consistente nel permettere di fare" e IRAP. Stante tassazione IRPEF per trasparenza venivano quindi notificati avvisi di accertamento 2012-2013-2014, in punto distribuzione di maggior reddito, da parte dell'Ufficio di Pordenone al sig. , e, dall'Ufficio di Treviso, ai sigg. e

I sigg. impugnavano caso a caso le pretese loro riguardanti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.



3. LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

La Commissione, all'udienza dd. 17.05.2018, disponeva la riunione del ricorso proposto dal sig. in proprio (RGR 41/2018) al ricorso principale della società (RGR 40/2018). Alla medesima udienza veniva altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nel giudizio proposto dalla società anche nei confronti degli altri tre soci, stante litisconsorzio necessario. All'udienza successiva - rilevato che tutti i soci si erano costituiti in giudizio a seguito della vacatio in jus disposta dal Collegio - veniva inoltre rilevato che il socio sig. (residente a Conegliano - TV) aveva riassunto innanzi alla C.T.P. di Pordenone il giudizio promosso avverso l'avviso di accertamento IRPEF 2012 notificatogli dall'Ufficio di Treviso (in relazione al quale la C.T.P. di Treviso aveva disposto la riassunzione innanzi alla C.T.P. di Pordenone). Anche il tale ricorso (RGR 222/18) veniva riunito al RGR 40/2018.

In pronunzia la Commissione ha ritenuto che il pattuito indennizzo (così denominato per convenienza fiscale) sia sostanzialmente il corrispettivo (determinato in relazione alla quantità di conferimento dei rifiuti per 'fidelizzare' la società e i suoi soci alla continuità ed incremento dell'attività dell'impianto di smaltimento) per la promessa collaborazione (consistente per l'appunto in un facere e/o permettere). A tale riguardo il Collegio pordenonese ha ritenuto che la stessa avesse chiaramente espresso il reale senso della convenzione nella memoria indirizzata all'Agenzia delle Entrate di Udine (prodotta nel giudizio dalla società ricorrente) in relazione a PVC che era stato elevato nei confronti della stessa, con il quale veniva contestata la non inerenza della c.d. indennità versata alla Società agricola.

Valorizzando le affermazioni ivi rese nel

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