Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 322
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle entrate (DP) ha proposto appello ( ) avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di (CTP) n. . con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla società .., quale incorporante della ., come in atti rappresentata e difesa, avverso l'avviso di liquidazione in materia di registro e irrogazione delle sanzioni n. 2016/xxxxxxx. Con tale avviso l'officio aveva richiesto il pagamento di complessivi euro 28.410,75 (euro 28.367,00 per imposta di registro ed euro 43,75 per spese di notifica), per la registrazione della sentenza n. 65/2016, pubblicata il 28 novembre 2016, emessa dal Tribunale Civile di .., con la quale era stata definita la causa civile iscritta nel R.G. al n. 1003.12, riguardante opposizione a decreto ingiuntivo. ln tale causa civile la società .. aveva convenuto in giudizio un gruppo di banche (tra le quali la .) chiedendo la revoca di decreto ingiuntivo emesso - a richiesta di tali banche - per la restituzione di rate insolute di un finanziamento accordato alla citata società. Il giudice dell'esecuzione, rilevato nel decreto opposto un errore nel conteggio della somma dovuta dalla società, revocava il decreto in parola ma condannava la società debitrice a pagare la minor somma di euro 6.085.079,00, oltre agli interessi ordinariamente maturati ai sensi dell'art. 4 del contratto di finanziamento e oltre agli interessi al tasso legale sulla complessiva somma così ottenuta, dall'emissione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Con l'avviso di liquidazione in contestazione l'Ufficio ha determinato il tributo dovuto per la registrazione della sentenza, applicando l'imposta proporzionale del 3% sulla parte del debito (euro 945.559,00) costituita dagli interessi maturati sul debito oggetto della condanna, ritenendo tali interessi di natura moratoria e come tali tassabili ai sensi dell'art, 8, lettera b), della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986;non assoggettava a imposta di registro la sorta capitale in quanto rientrante nella sfera di applicazione dell'IVA. La .. - Gruppo . ha