Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 10/05/2022, n. 4291

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In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. I, sentenza 10/05/2022, n. 4291
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Numero : 4291
Data del deposito : 10 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.