Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XXIII, sentenza 05/09/2017, n. 7265
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 43 co. 3 D.P.R. 600/1973 ("in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione") opera anche dopo la scadenza del termine decadenziale ordinario; il raddoppio, infatti, non integra un meccanismo di proroga dei termini, ma opera quale modifica originaria del termine in rapporto a fattispecie che assumono connotati diversi qualora ricorra astrattamente un'ipotesi di reato che comporta il predetto obbligo di denuncia.
Sul provvedimento
Testo completo
L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di Caserta ha impugnato la sentenza n.1542/2016, emessa in data 28.6.2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in relazione all'avviso di accertamento n. xxxxxxxxx per l'anno di imposta 2007.
La sentenza ha accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento per illegittimità dell'atto, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 12 comma 7 Statuto del contribuente, ritenendo che non sussistessero presupposti per il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73 .
L'appellante Ufficio censura la sentenza di prime cure perché avrebbe ritenuto che il raddoppio dei termini di cui all'art. 12 comma 7 legge 212/2000 nella formulazione dell'art. 43 dpr 600/73 vigente ratio ne
temporis avrebbe dovuto condurre a ritenere rispettato il termine in questione. Ha rivendicato la validità degli avvisi di accertamento sottoscritti in base alla delega di firma del Direttore dell'Ufficio, la legittimità della motivazione per relationem, insistendo per la riforma della sentenza col favore delle spese.
L'appellato ha depositato controdeduzioni.
L'appello è fondato e va accolto.
SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
In limine si osserva che l'avviso di accertamento de quo è sottoscritto dai delegati del direttore provinciale M.B., dirigente di ruolo dal 1999 , il capo team A. G. e il funzionario M. P., capo area e impiegato di carriera direttiva.
La questione della nullità per carenza di potere del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in difetto della qualifica dirigenziale, è infondata.
La problematica va esaminata alla luce della recentissima sentenza 37/2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato:
a) la illegittimità costituzionale dell'art.
8 -comma 24 - del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dall'art.
1 -comma 1- della legge 26 aprile 2012, n. 44;
b) la illegittimità costituzionale dell'art.
1 -comma 14- del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modifiche, dall'art.
1 -comma 1- della legge 27 febbraio 2014, n. 15;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art.
1 -comma 8- del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative)
La prima disposizione ha consentito alle Agenzie Fiscali di espletare (entro termini via via prorogati fino al 30.06.2015) procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti;
nelle more, ha consentito l'attribuzione (con procedura selettiva ex art. 19 -comma 1 bis- D.Lgs. 165/2001) di incarichi dirigenziali a propri funzionari, con contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata emessa a seguito di rinvio da parte del Consiglio di Stato nell'ambito di ricorso amministrativo proposto da DIRPUBBLICA, che lamentava principalmente che la norma impugnata consentisse a funzionari privi della relativa qualifica di essere destinatari -senza aver superato pubblico concorso-, di incarichi dirigenziali, e quindi di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e di una qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito della P.A.
La Corte Costituzionale in estrema sintesi ha ritenuto: a) che gli incarichi dirigenziali debbano avvenire previo