Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VIII, sentenza 30/05/2019, n. 4751
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L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 17 bis del d. lgs 546/1992, come modificato dal d..lgs n. 156/2015, secondo il quale "il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo", è stato esteso, a partire dal primo gennaio 2016, a tutte le controversie tributarie, anche nel caso in cui parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate, atteso che nello stesso, dopo la citata modifica, non appare più l'inciso "relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate".
(Nell'occasione la CTR ha ulteriormente osservato come tale espansione trovi ulteriore giustificazione in quanto successivamente disposto dall'art. 10, comma 3, D.L. n. 50/2017, il quale ha esteso anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che concludono accordi di mediazione, la limitazione della responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo).
Testo completo
Con atto registrato con R. G. n 3290/2017, G.Z., appellava la sentenza della CTP di Napoli n. 16548/20 16, con la quale è stato respinto il ricorso dello stesso, con compensazione delle spese.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. xxxxxxxxx, relativa ad ICI 2009 del Comune di Porto Empedocle.
Aveva lamentato il contribuente la nullità della stessa per omessa motivazione, mancata e/o inesistente notifica dei propedeutici avvisi di accertamento indicati in cartella, violazione dell'art. 7 Statuto del contribuente, violazione dell'art. 60 DPR 600/73 e dell'art. 137 e segg. cpc, nonché la nullità della cartella per violazione dell'art. 26 DPR 602/73 per inesistenza della notifica, nonché infine l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere l'imposta.
Si era costituita Equitalia spa sostenendo l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17 bis, c. 2, D.Lgs 546/92, la propria carenza di legittimazione e l'inesistenza di vizi della cartella.
La CTP ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto presentato in data 23 marzo 2016, prima del termine di giorni 90 dal 4 marzo 2016, data nella quale il ricorso era stato spedito ad Equitalia Sud spa, con compensazione delle spese e competenze fra la parti.
Con l'appello in esame il contribuente ha lamentato: a) la errata applicazione del citato art. 17 bis, in quanto il ricorso era stato legittimamente proposto avverso il solo Ente di riscossione, e non anche verso il Comune;b) la carenza di motivazione della cartella e l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento;c) carente compilazione della re lata di notifica della cartella, inviata a mezzo posta direttamente dall'agente per la riscossione, senza avvalersi del tramite dei soggetti abilitati a notificare la cartella, ed elencati al comma 1 dell'art. 26 DPR 602/73;d) decadenza dell'amministrazione dalla pretesa, trattandosi di ICI 2009, il cui termine per l'accertamento viene individuato nel 31 dicembre 2014;Si era costituita Equitalia Servizi Riscossione, con avvocato del libero foro, sostenendo, con memoria integrativa, la violazione del citato art. 17 bis, osservando che nelle more il contribuente aveva provveduto al pagamento, che per quanto atteneva ai lamentati vizi dell'avviso di accertamento non risultava convenuto l'ente impositore, ovvero il Comune di Porto Empedocle.
La CTR, in diversa composizione, con ordinanza del 7 febbraio 2018, aveva disposto la interruzione del processo ritenendo che lo stesso dovesse instaurarsi con l'Agenzia Entrate - Riscossione, a seguito delle note vicende successorie dell'ente di riscossione.
Con nuovo atto lo Z. ha riassunto il procedimento nei confronti del nuovo soggetto, ribadendo i motivi di doglianza e le richieste di cui sopra.
Non si è nuovamente costituita la controparte.
Al!' esito della discussione questa Commissione evidenzia che ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 546/1992, come modificato dal d.lgs n. 156/2015, "il ricorso non è procedibilefino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deveessere conclusa la procedura di cui al presente articolo".
Va evidenziato che nel testo del nuovo art. 17 bis, così come modificato ad opera del D.lgs. n. 156/2015, non appare più l'inciso "relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate". Ciò significa che, per i ricorsi notificati a partire dal primo gennaio 2016, l'applicazione dell'istituto è estesa a tutte le controversie tributarie, anche nel caso in cui parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un Ente locale o ancora l'Agente della riscossione).
La giustificazione di tale espansione, come disposto all'interno della relazione illustrativa allo schema di Decreto, pone la sua ragion d'essere nel principio di economicità dell'azione amministrativa. Ed è sulla base di tale espansione, che si giustifica, poi, quanto successivamente disposto dall'art. 10, comma 3, D.L. n. 50/2017, il quale ha esteso anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che concludono accordi di mediazione, la limitazione della responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo.
In considerazione di quanto sopra l'appello va respinto con conferma della impugnata decisione.
La mancata costituzione in giudizio dopo l'interruzione comporta la non pronuncia sulle spese e competenze