Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 02/12/2020, n. 364
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Testo completo
FATTO
rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui studio eleggeva domicilio proponeva ricorso avverso il silenzio- rifiuto volto ad ottenere il rimborso dell'imposta di per euro 217,50 riferita ad avviso di liquidazione. Premetteva il difensore che il prodromico avviso di liquidazione opposto era stato emesso sulla scorta della sentenza n. 90 del 15/04/2015 pronunciata dalla Corte d'Appello di Campobasso definente il procedimento di secondo grado promosso da . e .. nei confronti di . Precisava, che stante la natura solidale dell'obbligazione delle parti in causa, l'importo dovuto veniva versato da .. in data 01/10/2015 ed in data 22/10/2015 anche dal ricorrente che, nel rispetto del termine decadenziale, chiedeva il 22/12/2015 la restituzione della somma indebitamente versata in quanto già versata dall'altro coobbligato solidale, richiesta cui l'Ufficio non ottemperava e da qui l'opposizione presso la Commissione Tributaria Provinciale. Concludeva il difensore con richiesta di accertamento e dichiarazione del rimborso della somma indebitamente versata unitamente a condanna alle spese processuali. Allegava documentazione atta allo scopo. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, ai sensi dell'art. 23 del D.L.gs n. 546/1992, confermava la legittimità dell'operato diniego rappresentando l'impossibilità della restituzione della somma versata dal ricorrente atteso che il rimborso spetta al primo coobbligato e solo dietro sua richiesta ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n.131/1986 concludendo con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese maggiorate del procedimento di mediazione. Il giudizio di primo grado, con sentenza n. .. pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di ., si concludeva con accoglimento del ricorso e condanna alla rifusione delle spese liquidate in euro 250,00 oltre accessori. Avverso la stessa proponeva appello l'Ufficio che chiedeva sua riforma perché ingiusta nel merito ed eccessiva nella liquidazione delle spese per l'esiguità del valore della lite. Deduceva che il giudice di primo grado non aveva tenuto in alcun conto la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata in sede di udienza di discussione ove era stata prodotta anche la nota del rimborso già disposto. Lo stesso statuiva, in proposito, che il provvedimento non garantiva la definitività del rimborso in quanto ancora modificabile. Per le esposte ragioni concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza opposta in relazione alla condanna alle spese processuali. L'appellato non si costituiva in questa fase processuale. L'odierna udienza di discussione, viene celebrata dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale, col rito camerale, in forza delle disposizioni impartite dal Presidente di questa Commissione con decreto del 30 ottobre 2020. La causa viene assegnata a sentenza.
La Commissione ritiene rigettare l'appello in conferma della sentenza opposta. La questione verte su richiesta di rimborso dell'imposta di registro versata da entrambi le parti obbligate solidali in tempi diversi per registrazione della sentenza della Corte d' Appello che definiva un processo dagli stessi instaurato. L'imposta richiesta ad entrambi i coobbligati con avviso di liquidazione veniva versata il 01/10/2015 da . e poi dall'attuale ricorrente il 22/10/2015 che ne chiedeva la restituzione il 22/12/2015 per avvenuto versamento dell'altro debitore, richiesta che disattesa dall'Ufficio materializzava il silenzio-rifiuto opposto presso la competente Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso unitamente a condanna alle spese. Anche in questa sede di appello deve essere confermato il diritto alla restituzione di quanto versato dal ricorrente sulla scorta del principio della solidarietà tra condebitori, disciplinata dagli artt. 1292 e seguenti del c.c, in virtù dei quali, ed in particolare, dell'art. 1294, la presunzione di solidarietà ivi stabilita in linea generale nelle obbligazioni con pluralità di debitori, ha come presupposto da parte di essi un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto medesimo di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati tutti per la stessa prestazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Nella fattispecie, l'adempimento effettuato dall'altro condebitore ( ..) liberava l'altro (attuale ricorrente) che, giustamente, provvedeva a richiedere somma già versata essendo già stato soddisfatto l'obbligo nella sua interezza. Deve rilevarsi che, nel corso del primo giudizio, l'Ufficio dichiarava che non aveva proceduto al rimborso in quanto lo stesso poteva essere richiesto e concesso solo nei confronti del coobbligato che per prima aveva versato l'imposta invocando, a torto, l'art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 che tratta, unicamente, del limite temporale della richiesta del rimborso che nella fattispecie è stato ampiamente rispettato atteso che il ricorrente chiedeva il rimborso il 22/12/2015 del versamento effettuato solo due mesi prima (22/10/2015). Nell'atto di appello l'Ufficio confermava la richiesta di cessata materia del contendere avendo prodotto in sede di udienza del primo giudizio una nota dalla quale si evinceva la disposizione del richiesto rimborso dolendosi della circostanza che il primo giudice non tenendo la stessa in nessun conto liquidava in modo sproporzionato le spese di giudizio rispetto all'esiguità del valore della causa. Dalla invocata nota si evince che il rimborso pur se disposto il 14/01/2016 e convalidato in data 19/06/2017 non è stato effettuato per stessa ammissione del Direttore Provinciale firmatario della nota. Consegue da tanto che non può procedersi alla dichiarazione di cessata materia del contendere, come richiesto dall'Ufficio, a ciò ostando la mancata prova a proprio carico che il rimborso è stato effettivamente liquidato e, conseguentemente, l'appello deve essere rigettato. Per la mancata costituzione dell'appellato non si dà luogo alla liquidazione delle spese.