Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. XXVI, sentenza 14/09/2022, n. 2419
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Nel corso del processo tributario, l'Ufficio accertatore non può modificare, cambiare od integrare la motivazione dell'atto impositivo, oggetto di impugnazione, in quanto le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario. L'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta. La difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, individuando per definizione i presupposti di fatto e di diritto alla base dell'imposizione tributaria, la conoscenza dei quali è necessaria al contribuente per poter strutturare la sua difesa durante il processo tributario. L'obbligo di idonea e completa motivazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa. Tanto in ragione della natura impugnatoria del processo tributario.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. XXX/XX/21, pronunciata l'XXXX 2021 e depositata il 22 XXXXX 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, relativa al ricorso riunito R.G.R. n. 1XXX/2019 (ricorsi riuniti R.G.R. n. XXX/2019, R.G.R. n. XXX/2019 e R.G.R. n. XX/2019) concernente i distinti ricorsi presentati dalla sig.ra XXX XXXX, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 19/1T/0XXXX000/P001 (R.G.R. n. XXXX/2019), dal sig. XXXX XX XXX, avverso l'avviso n. 19/1T/00XXXX/000/P002 (R.G.R. n. XXX/2019) e dalla sig.ra XXXXXX XXXX, avverso l'avviso n. 19/1T/0XXXX/000/P003 (R.G.R. n. XX/2019), tutti emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, Ufficio Territoriale di San Severo e relativi all'imposta di registro terreni afferente al contratto di compravendita di cui a rogito del Notaio dott.ssa XXXX XXXX, rep. XXXX e racc. XXXX, registrato in San Severo (FG) in data 7 marzo 2019 al n XXXX Mod.1T, che ha rigettato i citati ricorsi riuniti compensando le spese, è stato presentato appello con il quale, ritenuta illegittima la sentenza de quo, ne chiedono la riforma totale con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Foggia dell'Agenzia delle Entrate che insiste invece sulle legittimità della motivazione sia degli avvisi di accertamento che della sentenza impugnata di cui ne chiede la conferma con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con memorie illustrative le parti appellanti contestano le controdeduzioni depositate dall'Ufficio finanziario ed insistono per la riforma della sentenza de quo.
Nell'odierna trattazione della controversia, la Commissione sentite le parti costituite ed il relatore, riserva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5 marzo 2019 la sig.ra XXXXXX nella qualità di parte venditrice e i sig.ri XXXX XXXXX, nella qualità di parte acquirente la nuda proprietà e il sig. XXXX XXXX, nella qualità di parte acquirente dell'usufrutto vitalizio, stipulavano, in Vico del Gargano (FG), a rogito del Notaio dott.ssa XXX XXXX, rep. XXXX e racc. XXXXX, il contratto di compravendita mediante cui si trasferiva la proprietà e si costituiva l'usufrutto vitalizio sui beni di un fabbricato rurale semidiruto, dalla superfice di circa 45 mq, con pertinenziale terreno agricolo precisando che "lo stesso fabbricato è in corso di ristrutturazione, in virtù di Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. XXX, presentata al Comune di Vico del Gargnano in data XXXX 2018, e specularmente, la parte acquirente si premuniva di dichiarare all'art. 5 del Contratto de quo che il terreno agricolo, anche ai fini fiscali, costituiva pertinenza esclusiva del fabbricato