Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XIII, sentenza 24/02/2020, n. 616

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XIII, sentenza 24/02/2020, n. 616
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 616
Data del deposito : 24 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi tempestivamente presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società ricorrente, E. L. G. s.n.c., impugnava l'intimazione di pagamento n. XXX, notificata in data 18 ottobre 2017, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. YYY, notificata in data 2 marzo 2018. Con il primo atto l'agente della riscossione richiedeva il pagamento di una somma complessiva pari a euro 144.707,17, per crediti tributari relativi a una pluralità di cartelle, mentre il preavviso di iscrizione si riferiva a un ammontare pari a euro 136.442,14.

La contribuente deduceva i seguenti motivi di ricorso:

1) prescrizione delle cartelle presupposte;

2) esistenza di due prelievi forzosi su conto corrente per un importo pari a euro 32.092,84, rispetto ai quali non era chiaro il titolo;

con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria

3) prescrizione delle cartelle sottese;

4) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché relativa a pretese sub iudice, e in quanto contenente pretese in parte già pagate;

5) omessa identificazione del bene immobile;

6) omessa indicazione del calcolo degli interessi di mora.

L'Agente della riscossione si costituiva in giudizio formulando le proprie controdeduzioni, con le quali ribatteva alle eccezioni del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto dei ricorsi.

Udite le conclusioni delle parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva i ricorsi riuniti della contribuente, intimando però all'ente della riscossione di "defalcare sia le somme incassate con i due pignoramenti presso terzi, sia quanto versato in acconto dalla ricorrente, al fine di stabilire l'esatta somma per cui verrà iscritta l'ipoteca".

Proponeva quindi appello la società contribuente, deducendo i motivi di seguito sommariamente riassunti:

1) illegittimità della sentenza appellata per aver ritenuto che la presentazione delle istanze di rateizzazione interrompa la prescrizione dei crediti;

2) omessa pronuncia sulla nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa identificazione del bene immobile;

3) omessa pronuncia sulla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora;

4) illegittimità della sentenza appellata in punto di spese, per omessa motivazione e violazione dell'art. 92 c.p.c.

L'Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita in giudizio formulando le proprie controdeduzioni.

Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del

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