Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. I, sentenza 17/06/2022, n. 192

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In tema di contenzioso tributario, si osserva che la produzione documentale può avvenire, anche per gli atti già esistenti, ovvero preesistenti al giudizio di primo grado, anche in appello, essendo la materia regolata dall'art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992, che consente, dunque, alle parti di produrre documenti anche in sede di gravame.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. I, sentenza 17/06/2022, n. 192
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Numero : 192
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso due distinti atti di pignoramento proponeva ricorso la contribuente B. L srl" (gia D. B. srl) eccependo che i titoli posti a base dell'esecuzione, costituiti da cartelle di pagamento e avviso di addebito, non risutavano essere stati notificati in violazione degli artt. 25 e 26 DPR 602/73 Chiedeva in conseguenza dell'accoglimento del ricorso l'annnullamento degli atti di pignoramento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. II in data 16.06.2008 accoglieva il ricorso, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese Propone appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - la quale, rimasta inattiva in primo grado, con l'atto d'impugnazione deposita documentazione relativa al perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento poste base degli atti di pignoramento richiede in conseguenza alla luce della depositata documentazione una completa rivalutazione della vicenda. Chiede, in riforma della sentenza appellata la conferma degli attti di pignoramento. La contribuente non si costituisce in questo grado. All'odierna udienza, constatata la regolarità delle comunicazioni di trattazione, nessuno avendo richiesto trattazione in pubblica udienza, la cusa viene decisa in camera di consiglio.

DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento Il giudizio di primo grado non ha visto la costituzione dell'Agenzia delle Entrate per cui la legittimità delle notifiche non si è potuta in quella sede verificare, tanto comporta che questo giudice dovvrà rivedere tutta la vicenda alla luce della documentazione depositata in questo grado. Sul punto è bene premettere che nel procedimento tributario la produzione documentale può avvenire, anche per atti già esistenti, ovvero preesistenti al giudizio di primo grado, anche in grado di appello non trovando applicazione l'art. 345, co 3, c.c. ma essendo la materia regolata dall'art.58, co. 2, D.Lgs 546/92 dal momento che nel processo tributario la norma processuale tributaria prevale sulla norma processuale civile. Il citato articolo 58 consente alle parti di produrre i documenti anche in sede di gravame se pure preesistenti al giudizio di primo grado Tanto premesso la verifica delle documentazione consente di rilevare che le cartelle che da parte privata si assume non notificate invece lo furono, Infatti le medesime cartelle vennero notificate via pec al medesimo indirizzo e con le dedesime modalità con cui successivamente furono inviati gli atti di pignoramento oggetto del presente giudizio. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, la mancata costituzione della parte consente, in deroga al principio di soccombenza, la compensazione delle spese

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