Commissione Tributaria Regionale Liguria, sez. II, sentenza 14/07/2022, n. 617
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Il tardivo versamento da parte delcontribuente delle imposte e sanzioni liquidate dall'ufficio a seguito dellapresentazione di una istanza di "collaborazione volontaria" comporta ladecadenza dell'istanza e della conseguente riduzione delle sanzioni. Ilversamento tardivo, tuttavia, può essere valutato da parte del giudice quale circostanzache rende manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazionesi riferisce e la sanzione, questa può' essere ridotta fino alla metà' del minimoai sensi dell'art. 7, 4° comma del D.lgs. 472/1997
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER LE PARTI:
Appellante Ufficio: AGENZIA DELLE ENTRATE
riformare la sentenza appellata, confermando integralmente la pretesa erariale;
vinte le spese di entrambi i gradi del processo.
Appellato Contribuente: B:
In via principale si domanda alla Commissione adita, in rigetto dell'appello principale dell'Agenzia e in accoglimento dei motivo di appello incidentale da 1 a 5, di annullare, in riforma della Pronuncia gravata, gli Avvisi di accertamento impugnati, con ogni consequenziale pronuncia in punto spese di giudizio (ex art. 15, comma 2-ter, c.p.t.) di entrambi i gradi.
In subordine si domanda all'On.le Commissione adita: - di rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la Sentenza gravata nella parte in cui ha proceduto a rideterminare in euro 10.000 le sanzioni inflitte dagli avvisi in epigrafe (così riducendo di oltre ¼ l'originaria pretesa) e, per l'effetto, condannare l'Agenzia al rimborso delle spese del presente giudizio (ex art. art. 15, comma 2-ter, c.p.t.).
In accoglimento del motivo di appello incidentale n. 6 sulle spese di giudizio in TP, compensare (al massimo) per ¼ le spese di lite quantificate in ricorso in 13.775 euro per onorari e 720 euro per contributo unificato, e quindi condannare dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio residue (i.e. al netto della predetta compensazione di ¼), pari a euro 13.775 - (13.775/4) = 10.336,25 euro per onorari (oltre spese vive, generali, IVA e c.p.a. ex art. art. 15, comma 2-ter, c.p.t.) e euro 720 - (720/4) = 540 euro per contributi
unificati o come meglio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sintesi del precedente grado di giudizio.
I "fatti", così come accertati in sentenza e non contestati dalle Parti neanche in appello possono considerarsi "pacifici", come di seguito riassunti per quanto ancora qui interessa.
Tutto origina da una "disattenzione" del commercialista della signora B il quale, formalmente incaricato dalla Contribuente di curare l'adesione al condono noto come "voluntary disclosure" (collaborazione volontaria), non ha tempestivamente letto la PEC con cui (il 19 aprile 2016) l'Agenzia gli aveva comunicato l'importo dovuto dalla cliente per la definizione e il relativo termine di versamento (23/05/2016), effettuando invece il pagamento di tutto quanto richiesto in data 14/07/2016, appena presa conoscenza della precedente PEC dell'Ufficio.
La svista ha così determinato il tardivo pagamento della prima rata di quanto liquidato dall'Ufficio che, avendo ricevendo il pagamento del condono oltre la scadenza, ha emesso 4 avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio (accertamenti nn. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, e xxxxxxxx) relativi agli anni d'imposta dal 2009 al 2013, nonché un altro atto di contestazione per gli stessi anni, estraneo al presente contenzioso ed impugnato dalla controparte con altro ricorso, ultimamente deciso dalla TP di EN (sent. n. 297/2022), a oggi, non ancora passato in giudicato.
In sintesi, l'Ufficio: ha negato il perfezionamento della voluntary disclosure e inasprito le sanzioni dovute: in dettaglio, nell'stanza di discussione "da remoto" per l'udienza del 06/04/2022 il Contribuente afferma che, nel complesso, le sanzioni irrogate dall'Agenzia per il ritardato versamento degli importi dovuti per la voluntary disclosure, ammontano a euro 170.297,40 di cui: euro 45.222,27 sono recate dagli Avvisi di accertamento qui in discussione ed euro 125.074,00 sono recate dall'altro atto di contestazione (non oggetto del presente giudizio).
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza appellata (n. 289/5/2018), accoglieva parzialmente il ricorso così disponendo "in parziale accoglimento dei ricorsi, determina le sanzioni complessivamente dovute per i quattro anni in euro 10.000. Spese del giudizio compensate", dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari del Contribuente, circa la violazione del principio di proporzionalità fra l'illecito ascritto e le sanzioni irrogate ed all'omesso temperamento del cumulo giuridico pluriennale (applicato dall'Ufficio come previsto dall'art.5 comma 2 del DL 167/90,l'art.7 d.lgs 472/1997 al 3%,
applicate nella misura minima secondo il comma l e 5 dell'art 12 di tale ultimo citato decreto legislativo).
In merito poi alla violazione del principio di proporzionalità fra l'illecito ascritto e le sanzioni irrogate ed all'omesso temperamento del cumulo giuridico pluriennale la Commissione ha ritenuto opportuno e doveroso rimodularle tenendo conto del cumulo giuridico pluriennale e del comportamento della contribuente che ha versato totalmente quanto dovuto pur con ritardo.
Al limitato parziale accoglimento è conseguito il pagamento delle sanzioni considerando la continuazione della violazione ed in esecuzione del disposto dell'art. 12 del d.lgs 472/97, tenuto conto delle violazioni nel complesso contestate e soprattutto avendo valutato la condotta della contribuente e dell'opera dalla stessa svolta per l'eliminazione del danno arrecato all'erario consistente allo stato degli atti unicamente nel ritardo dei pagamenti avvenuti il in data 14/7/2016 anziché il 23/05/2016 e cioè entro 15 giorni prima
della data fissata per attivare il procedimento con adesione.
Tale decisione si poneva in linea, tra l'altro, a quanto suggerito dal Garante del contribuente che ha con il suo provvedimento n. 37 del 25/09/2017 invitato l'ufficio a rimodulare le sanzioni comminate evitando cosi conseguenze eccedenti il disvalore della condotta della contribuente e la misura del danno arrecato all'erario consistente unicamente nel breve ritardo del pagamento.
Nel frattempo, è giunto a sentenza il giudizio di legittimità costituzionale della norma relativa alla voluntary disclosure, sollevato dalla contribuente con riguardo ad altro atto