Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. I, sentenza 31/01/1997, n. 26

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In forza del principio "tantum devolutum quanto appellatum", applicabile nel processo tributario nel vigore sia del D.P.R. 636/72 che del D.Lg.vo n.546/92 (artt.56 e57), il giudice di appello non puo' riesaminare questioni non riproposte specificamente con i motivi di impugnazione ne' puo' fondare la propria decisione su accertamenti di fatto compiuti dai giudici di primo grado e non contestati dalla parte appellante (nella specie la C.T. di primo grado aveva affermato, senza contestazione dell'Ufficio Tributario resistente, che, alla data di entrata in vigore della L. 26/9/1985 n.482, era pendente il giudizio ritualmente proposto dal contribuente in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto di lavoro; la Commissione Regionale ha ritenuto di non poter adottare sul punto una pronuncia diversa, in mancanza di specifico motivo di appello da parte dell'Ufficio).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. I, sentenza 31/01/1997, n. 26
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 26
Data del deposito : 31 gennaio 1997
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione menzionata in epigrafe la Commissione Tributaria
di primo grado di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
G.A. avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Ancona in
ordine ad una istanza diretta ad ottenere il rimborso delle imposte
percepite dall'erario sull'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto
erogata in data anno 1984 da CNR, ha disposto la riliquidazione dell'irpef
prelevata sul predetto emolumento, ai sensi dell'art.4, Legge 482 del 1985.
Contro tale pronuncia propone appello la Direzione Regionale delle
Entrate per la Regione Marche, rilevando che l'istanza amministrativa di
rimborso e' stata presentata dall'interessato dopo il decorso del termine di
18 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73;
osserva inoltre che la
legge innanzi indicata (e successive modificazioni ed integazioni) non
consente alcun rimborso in caso "di erogazione di "acconti" del T.F.R.,
dovendosi in tale ipotesi procedere alla riliquidazi'one dell'imposta al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La parte appellata non si e' costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessario premettere che, secondo un principio fondamentale del
diritto processuale ("tantum devolutum quantum appellatum"), il riesame
della controversia, da parte del giudice di secondo grado, deve essere
limitato alle questioni riproposte con i motivi d'impugnazione ed alle
censure specificamente dedotte in attuazione di tale principio nel processo
tributario, l'art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riproducendo
sostanzialmente il disposto dell'art. 346 c.p.c., stabilisce che "le
questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione
provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono
rinunciate".
Dispone inoltre il successivo art. 57 che "nel giudizio di appello
non possono proporsi domande nuove o, se proposte, debbono essere dichiarate
inammissibili d'ufficio", ne' "possono proporsi nuove eccezioni che non
siano ritevabdi d'ufficio" (salvo che ricorrano le particolari situazioni
previste dalla norma transitoria di cui all'art. 79 cit. D.Lgs.).
Principi sostanzialmente analoghi erano contenuti nella precedente
normativa sul contenzioso tributario di cui al D.P.R. n. 636/72 e succ. mod..
Cio' precisato, il Collegio osserva che l'Amministrazione
finanziaria non ha mai contestato la "pendenza" del presente giudizio alla
data di entrata in vigore della legge n. 482/85;
ed infatti, sia nelle
controdeduzioni di primo grado, sia nel ricorso in appello (che si esaurisce
nella testuale riproduzione di quelle controdeduzi'oni, senza il minimo
riferimento alle considerazioni svolte dai primi giudici a sostegno della
decisione impugnata), l'appellante si limita a sostenere l'inapplicabilita'
al caso in esame del regime tributario di cui alla legge n. 482/85 per due
ragioni specifiche: a) perche' l'istanza amministrativa di rimborso era
stata proposta oltre il termine perentorio di 18 mesi previsto dall'art. 38
D.P.R. n. 602/73;
b) perche' la predetta legge "non e' applicabile
retroattivamente agli acconti di imposte.... su indennita' di T.F.R., che
verranno riliquidate in sede di cessazione del rapporto".
Ne' l'Amministrazione ha censurato l'affermazione dei primi giudici
secondo la quale "al momento dell'entrata in vigore di questa norma" (ossia
dell'art. 4 della L. n. 482/85) "il giudizio era stato ritualmente promosso
e pendente".
Ne consegue che, in difetto di specifica doglianza su tale punto,
l'accertamento di cui innanzi - ancorche' (eventualmente) erroneo - non puo'
essere riesaminato ne' rimesso in qualsiasi modo in discussione o modificato
dal giudice dell'impugnazione la cui pronuncia non puo' essere fondata su un
accertamento diverso (cfr. Cass. S.U. n. 2628/93;
Cass. nn. 8028/94,
12037/95 ed altre sentenze conformi).
Cio' precisato, la Commissione ritiene infondato l'appello della
D.R.E. di Ancona in entrambi i motivi come innanzi dedotti.
Risulta dalla documentazione in atti che l'indennita' di fine
rapporto di lavoro dipendente e' stata erogata al contribuente, in via di
anticipazione, nel 1984, e quindi in epoca successiva al primo gennaio 1980.
In tale ipotesi, per costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.;
da
ultimo, Cass, n. 523/95;
v. anche Cass. n. 7770/93, 10081/93, 9396/94),
occorre far riferimento alla data della percezione dell'emolumento (o
dell'ultima percezione, se l'indennita' e' stata corrisposta in piu' ratei)
per verificare l'applicabilita', con effetto retroattivo, delle piu'
favorevoli disposizioni di cui alla legge n. 482/85 (integrate dai principi
sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 178 del 1986,
limitatamente ai casi in cui alla formazione dell'indennita' di buonuscita -
o in generale, del trattamento di fine rapporto - abbiano concorso i
contributi versati dal lavoratore dipendente).
Nella fattispecie, quindi, la nuova normativa e' sicuramente
applicabile, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge citata,
indipendentemente dalla tempestivita' della presentazione della domanda
amministrativa di rimborso (cfr. sul punto Cass. n. 4318/89 nonche', tra le
pronunce piu' recenti, Cass. n. 715 e 523 del 1995), non rilevando in
contrario la circostanza che il rapporto di lavoro non fosse ancora cessato
alla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 482/85 (primo
ottobre 1985) e dovendosi considerare "pendente" a tale data - per le
ragioni innanzi
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