Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. VI, sentenza 03/02/2022, n. 159

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La fusione tra società non è una vicenda estintiva ma evolutivo-modificativa della società che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio, cosicché il credito Irap maturato dalla società fusa, in seguito all'operazione straordinaria, diviene automaticamente di pertinenza della società risultante dalla fusione, senza che questa sia tenuta a presentare istanza di rimborso.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. VI, sentenza 03/02/2022, n. 159
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 159
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società F. s.p.a in liquidazione impugnava dinanzi la C.T.P. di LUCCA la cartella di pagamento n. 062201800XXX000 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Tale atto originava da un controllo fiscale con il quale l'Agenzia delle Entrate disconosceva il credito IRAP di Euro 9.546,00, esposto in dichiarazione, spettante alla società incorporata per fusione "V. S. srl".
Con il ricorso, la F. denunciava l'illegittimità della cartella di pagamento sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il 24/11/2015 la società ha incorporato per fusione la V. S. s.r.l.;
b) nel relativo atto pubblico di fusione era stabilito, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., che - agli effetti fiscali e contabili - le operazioni della incorporata sarebbero state imputate al bilancio della incorporante al 01/01/2015;
c) nel settembre 2015, quindi antecedentemente alla fusione, entrambe le società avevano presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2014 (sino al 31/12/2014), esponendo crediti IRAP per Euro 25.137,00 (F.) e 9.546,00 (V. S.);
d) nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'incorporante F. aveva esposto il complessivo credito IRAP di Euro 34.683,00;
e) ciononostante, l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito della ricorrente recuperando - con l'atto qui impugnato - il credito dell'incorporata V. S.
L' Agenzia delle Entrate, con proprie controdeduzioni, ribadiva la legittimità del proprio operato mettendo in rilievo come l'incorporata V. S. srl avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta intercorrente tra la data del 01/01/2015 ed il 24/11/2015, data di stipulazione dell'atto di fusione per incorporazione.
La C.T.P. di LUCCA accoglieva il ricorso con il favore delle spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate con unico motivo dolendosi della violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 2504 bis e 2501 ter del c.c.
Non si è costituita in questo grado di giudizio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi