Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VII, sentenza 04/06/2021, n. 4757

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. VII, sentenza 04/06/2021, n. 4757
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Campania
Numero : 4757
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5.2.2020, la XXX Provincia Meridionale Italiana della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù ( Ente Ecclesiatico riconosciuto)- in persona del legale rapp.te pro tempore Reverendo Antonio C.P., rapp.ta e difesa dal dott. M.V. proponeva appello avverso la sentenza n.6782/41/2019 della C.T.P. di Napoli depositata il 10.6.2020 chiedendone l'annullamento.

L'appellante evidenziava che i giudici di prime cure -nel rigettare il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica n. xxxxxx emesso dal Comune di Napoli per IMU non pagata nell'anno 2016- avevano erroneamente considerato legittimo tale atto, senza considerare che gli immobili in questione erano destinati a fini di culto, con la conseguenza che all'Ente Ecclesiatico proprietario degli stessi, riconosciuto ai sensi dell'art. 1 della legge 20.5.1985 n. 222, andava applicata l'esenzione prevista dalla legge per l'ICI e oggi per l'IMU.

In particolare, secondo l'appellante, i giudici di primo grado avrebbero dovuto rilevare che le attività svolte negli immobili siti nel Comune di Napoli dalla XXX rientrerebbero pienamente nelle attività di religione e di culto di cui all'art. 16 co 1 lett. a), della legge 20.5.1985 n. 222, che per la loro tipicità costituirebbero il campo di elezione di un istituto religioso di diritto pontifico ove risultano assenti non solo il settore pubblico o gli operatori privati finalizzati al conseguimento di un utile, ma anche tutti gli altri enti non commerciali di ispirazione non confessionale.

Aggiungeva, altresì, che in ogni caso negli immobili oggetto di accertamento la PRO.MER.IT non svolgerebbe alcuna attività di tipo assistenziale, sanitario, ricettivo etc., ma solo attività strettamente religiose (celebrazione della messa, corsi di preparazione alla prima comunione, cresima, pre - matrimoniali). Inoltre, tenuto conto del fatto che la sede napoletana della XXX comprende l'intera Provincia Meridionale (tutto il sud Italia, la parte inferiore del centro oltre alle Isole di Sicilia e Sardegna) e buona parte delle attività svolte a Napoli sarebbero rivolte alla gestione organizzativa interna e dunque destinate ai sacerdoti appartenenti alla Congregazione. Si tratterebbe, dunque, non di attività rivolte alla comunità esterna, per le quali potrebbe porsi il problema della commercialità o meno delle prestazioni ai fini della applicazione della esenzione IMU, ma di attività organizzative interne per la comunità dei sacerdoti facenti parte della Congregazione.

Infine, l'appellante evidenziava che la XXX non svolgerebbe alcuna delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive (di cui all'art. 16, comma 1, lett. b L. 222/1985), per le quali la normativa IMU chiede il rispetto di alcuni parametri quantitativi per stabilirne la commercialità o non commerciabilità.

Ne conseguirebbe che, la prova richiesta dai giudici di prime cure relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell'esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale, non avrebbe ragion d'essere atteso che, le attività svolte dalla XXX negli immobili siti nel comune di Napoli si caratterizzano per essere

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