Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 12/01/2018, n. 60

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La plusvalenza rilevata per la cessione di un immobile posseduto per meno di tre anni, e avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 83, d.P.R. 917/1986 (recata dal d.l. 244/2016) concorre a tassazione nel periodo d'imposta in cui ha avuto luogo, a nulla rilevando che essa si inserisca nel quadro di un contratto di sale and lease back.

Le norme che permettono la sua rilevazione per tutta la durata del leasing in conformità ai criteri civilistici, infatti, non invocabili solamente dai soggetti IAS adopter.

Dal punto di vista giuridico, in principi contabili internazionali non sono principi generali, e tanto più come tali non possono trovare applicazione a un caso come quello di specie che trova la sua disciplina in una norma di natura speciale come l'art. 83 del testo unico (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa, N.d.M.).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 12/01/2018, n. 60
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Numero : 60
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. s.r.l. con sede in ------ (BO) impugnavano l'Avviso di Accertamento n. 00000 con cui l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Bologna) aveva contestato alla società, relativamente all'anno 2010, a) prestazioni di servizi documentati con ricevute non fiscali per Euro 3.330,00;
b) plusvalenza non dichiarata per Euro 260.000,00, derivante dall'acquisto di complesso immobiliare, poi oggetto, parzialmente, di operazione sale and leaseback;
c) finanziamento soci non giustificato per Euro 21.962,00, e conseguentemente determinato una maggiore Ires, Irap ed Iva non versata, con relative sanzioni ed interessi.

Affermava la ricorrente che, subito dopo l'acquisto della proprietà dell'albergo, aveva deciso di compiere l'operazione di lease-back per procurarsi la liquidità necessaria allo svolgimento dell'attività economica, mantenendo la disponibilità dell'immobile, e che aveva contabilizzato la plusvalenza secondo il criterio di cui all'art. 2425 bis c.c.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che dal punto di vista fiscale, conformemente alle circolari dell'Agenzia, l'operazione di sale and lease-back doveva essere divisa in due negozi: la cessione, in relazione alla quale la plusvalenza era soggetta all'art. 86 Tuir;
la locazione finanziaria.

Con sentenza n. 00/00/0000 del 00 ottobre 2016, depositata il 00 dicembre 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a parte dei rilievi dell'Agenzia, e rigettava nel resto il ricorso, compensando le spese processuali.

Riteneva il giudice di primo grado che fosse corretta la tassazione Ires dell'intera plusvalenza derivante dalla cessione immobiliare compiuta nell'anno 2010, tanto più che non era applicabile il 4 co. dell'art. 86 Tuir, "che consente la frazionabilità delle plusvalenze solo se i beni ceduti sono stati posseduti per almeno tre anni: fatto non verificatosi nel caso presente".

Avverso tale sentenza ha proposto appello A. s.r.l., sostenendo l'applicabilità, non solo ai fini contabili ma anche fiscali, dell'art. 2425 bis, 4 co., c.c. sì che la plusvalenza derivante dalla cessione deve essere imputata a conto economico in quote costanti in base alla durata del leasing;
che la Cassazione, con sentenza n. 35294/2016, aveva confermato questo orientamento;
che, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 244/2016 all'art. 83 Tuir, con il

riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, l'orientamento della amministrazione finanziaria doveva considerarsi superato.

L'appellante domandava pertanto la riforma della sentenza impugnata. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello.

Afferma l'Agenzia che la sentenza della Cassazione penale, indicata da controparte, fosse isolata ed in contraddizione con la pronuncia n. 9944/00;
che la modifica dell'art. 83 Tuir non aveva efficacia

retroattiva;
che la qualificazione fiscale dell'operazione in distinte fattispecie si ricavava dall'art. 86, 4 co., e dall'art. 109, 2 co., Tuir, nome speciali rispetto a quelle del codice civile;
che la possibilità di usare criteri diversi da quelli degli artt. 83 e ss. era prevista solo per i soggetti IAS adopter, tra i quali non vi era la società

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