Commissione Tributaria Regionale Basilicata, sez. II, sentenza 04/08/2021, n. 193
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Il procedimento di notificazione relativo all'avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.
Sul provvedimento
Testo completo
Con tempestivo ricorso ritualmente depositato presso la CTP di Matera la P. B. srl, con sede in Matera, impugnava nei confronti del Comune di Bernalda la cartella esattoriale in epigrafe con la quale veniva richiesto il pagamento della TARSU 2012. La ricorrente deduceva la illegittimità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 14 del 2008) e, in subordine, la illegittimità della cartella per inesistenza/nullità della notifica della stessa. Si costituiva in giudizio il COMUNE DI BERNALDA difendendo la legittimità del proprio operato, in particolare deducendo la inammissibilità del ricorso in quanto rivolto ad atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 D. l.vo 546/92 e assumendo la infondatezza delle eccezioni avversarie sia perché l'avviso di accertamento n. 14/2008 indicato nella cartella impugnata era da tempo conosciuto dal contribuente come dimostrato dalle produzioni documentali relative al procedimento notificatorio perfezionatosi come dimostrato dall'Avviso di ricevimento del 23.12.2008 sottoscritto dal destinatario della raccomandata di Comunicazione di Avvenuto deposito. La P. B. srl produceva Memoria integrativa contestando le difese avversarie ed insistendo per la declaratoria della nullità della notifica che ribadiva mai avvenuta in quanto la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata del 23.12.2008 relativa all'avviso n. 14 del 2008 non era riferibile ad essa contribuente in quanto disconosciuta e comunque falsa, come da accertamento da effettuare a mezzo del procedimento civile