Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. III, sentenza 17/08/2022, n. 952

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. III, sentenza 17/08/2022, n. 952
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Numero : 952
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIO propone appello avverso la sentenza n. 244/1/2019 depositata il 19 luglio 2019, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova che ha rigettato i ricorsi riuniti presentati avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati in materia di IRPEF, IVA, e altro, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.

La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in particolare, ha ritenuto che i compensi percepiti dal contribuente siano da qualificare come redditi di lavoro autonomo - e non come redditi diversi - in ragione della professionalità e abitualità dell'attività di istruttore di nuoto da questi svolta, connotata da competenza, conoscenza, abilità e continuità nonché del carattere non irrisorio o marginale delle somme percepite a tale titolo.

TIZIO propone appello eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 67 comma 1 lett. m) e 69 TUIR e dell'art. 1 D.p.r. 633/72 laddove la sentenza confonde e sovrappone il possesso di qualifiche tecniche e di specifiche competenze con lo svolgimento professionale dell'attività di istruttore di nuoto, senza considerare, invece, che l'attività viene prestata solo nel mondo dello sport dilettantistico, in favore di ASD/SSD prive dello scopo di lucro ed iscritte negli appositi registri Coni. Si sottolinea altresì, sotto altro profilo, la non rilevanza della continuità temporale dell'attività svolta ai fini della qualificazione in termini di professionalità della prestazione svolta, rilevando unicamente ex art. 69 Tuir, allora vigente, in punto di regime di tassazione, indipendentemente peraltro dall'essere o meno attività principale del contribuente.

Si evidenzia, da ultimo, come il contribuente, in ragione dell'ammontare dei compensi ricevuti, se ritenuto lavoratore autonomo, sarebbe rientrato nel c.d. regime dei minimi, peraltro maggiormente di favore, essendo prevista un'imposta sostitutiva del 5% (in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 23% subita ex art. 69 Tuir).

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