Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XXXII, sentenza 28/09/2005, n. 56
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Il contribuente puo' conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283, CC, e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di interessi anatocistici per il ritardato rimborso del credito Iva, senza che l'applicabilit\ dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis, DPR 26.10.1972, n. 633, ne', in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario.
Sul provvedimento
Testo completo
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio 3 appellava la sentenza n. 71/17/2003 con
cui la Commissione Provinciale di Firenze aveva accolto - in parte e nei
limiti di cui alla motivazione della decisione medesima - il ricorso
proposto dalla Filati B. s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, quale
incorporante della L. s.p.a., avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di
rimborso degli interessi dovuti per la tardiva restituzione del credito IVA
dell'anno 1986, oltre le maggiorazioni degli ulteriori interessi di mora ai
sensi dell'art. 1286 c.c.
L'Ufficio lamentava che erroneamente la C.P. aveva valutato la circostanza
che, sino alla data del 28.3.1990, la documentazione offerta dalla societa'
ricorrente, nonostante i solleciti, era rimasta incompleta rispetto a quanto
previsto dalla normativa all'epoca vigente, per cui essa amministrazione
s'era trovata nell'impossibilita' di liquidare il rimborso per ben 994
giorni;
che in particolare, rimanendo incerta la via ed il civico della sede
in Prato della ditta L. in Prato, l'Ufficio aveva potuto erogare solo in
data 19.11.1990 la sorte capitale (lire 333.044.000) ed il 13,8.1999 gli
interessi (lire 24.225.000), come dovuti dall'integrazione della
documentazione;
che inoltre erronea era altresi' la ritenuta
irretroattivita' dell'art. 38 bis DPR 633/72, come mod. dal D.L. n. 1O del
1990, (disposizione questa che tra l'altro esclude la decorrenza degli
interessi tra la notifica della richiesta di documenti e la data della loro
consegna, ove detto periodo superi i gg. 15), stante la natura "procedurale"
e non "sostanziale" della norma.
Resisteva all'impugnazione la societa' Filati B. interponendo altresi'
appello incidentale, onde ottenere altresi' - in conformita' al costante
indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte - il riconoscimento degli
interessi anatostici.
In particolare, la societa' appellata deduceva che nell'atto d'impugnazione,
la stessa Agenzia delle Entrate ammetteva d'aver ricevuto la documentazione
offerta nel 1987;
che, a prescindere dall'irretroattivita' dell'art. 38 bis
DPR 633/72 (come rettamente ritenuto dai primi giudici), del tutto
irrilevante era la divergenza dell'ubicazione della sede legale - come
riportata nella certificazione del Tribunale gia' consegnata all'ufficio nel
1987 - e l'ubicazione nella stessa citta' dell'unita' operativa, stante
peraltro
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