Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. VIII, sentenza 25/05/2005, n. 23
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Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 15, DPR 29.09.1973, n. 601, non si applicano all'ipoteca concessa a garanzia della restituzione di somme portate da cambiali anche se prive di bollo, rilasciate dal mutuatario ad un istituto di credito a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine, atteso che, ai sensi dell'art. 2831, CC, l'ipoteca, essendo incorporata al titolo e potendo con esso circolare, garantisce ogni singola obbligazione risultante dal titolo medesimo astraendosi dal rapporto sottostante che ha dato luogo alla sua emissione e, pertanto, essendo la garanzia ipotecaria suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma sopraindicata, viene meno la possibilita' di un collegamento fra la garanzia e l'operazione di finanziamento agevolata (CAS, SEN 03.11.2003, n. 16410). Nella specie, non sono state concesse le agevolazioni tributarie ex art. 15, DPR 29.09.1973, n. 601, per l'iscrizione di ipoteca sui beni di un fideiussore a seguito di decreto ingiuntivo richiesto in base a cambiali rilasciate, da parte del terzo ingiunto, a garanzia della restituzione di un mutuo.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
La B. sezione CCT S.p.a. ebbe ad iscrivere in base a decreto ingiuntivo
ottenuto il 23.12.1998 contro l'Associazione Civitatis fidejussore di un
proprio creditore, ipoteca n data 16.1.1999 sui beni immobili di
quest'ultima, versando l'imposta proporzionale ex art. 6 tariffe all. al
D.L. n. 347/90.
Successivamente la B. ha chiesto inutilmente il rimborso della somma
corrisposta per l'imposta, talche' ha impugnato il silenzio rifiuto,
allegando che all'operazione eseguita con l'iscrizione ipotecaria, si
estende l'agevolazione tributaria prevista dagli artt. 15 e 16 del D.P.R.
1973 n. 2001.
La C.T.P. ha respinto il ricorso con decisione che B. ha appellato.
L'appello e' infondato.
DIRITTO
E' pacifico che nel caso di specie il decreto ingiuntivo di cui in narrativa
fu richiesto in base a cambiali rilasciate a garanzia, da parte del terzo
ingiunto, della restituzione di un mutuo: "Le agevolazioni tributarie
previste dall'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, non si applicano
all'ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme portate da
cambiali anche se prive di bollo, rilasciate dal mutuatario ad un istituto
di credito fondiario a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine,
atteso che, ai sensi dell'art. 2831 c.c., l'ipoteca, essendo incorporata al
titolo e potendo con esso circolare, garantisce ogni singola obbligazione
risultante dal titolo medesimo astraendosi dal rapporto sottostante che ha
dato luogo alla sua emissione, e pertanto, essendo la garanzia ipotecaria
suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli previsti dalla
norma sopraindicata, viene meno la possibilita' di un collegamento fra la
garanzia e l'operazione di finanziamento agevolata" (Cass. civ. sez. trib.,
3 novembre 2003, n. 16410;negli stessi termini, ex pluribus, Cass. civ.
sez. trib., 28 marzo 2003, n. 4708).