Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. IV, sentenza 01/07/2022, n. 825

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La specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto con l'avviso di accertamento non definitivo, comporta per l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se alla Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella, senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l'Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. IV, sentenza 01/07/2022, n. 825
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 825
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con atto depositato in data 9.10.2015 l'Agenzia delle Entrate di Ancona proponeva appello avverso la sentenza n. 272/01/2015 con la quale la CTP di Ancona aveva accolto il ricorso della A Soc. coop. in liquidazione e amministrazione straordinaria ritenendo che l'apertura della procedura concorsuale non determina una menomazione dei diritti dei creditori in quanto è impedito l'esercizio o la prosecuzione di azione esecutive individuali sul patrimonio del debitore con la conseguenza che "di fatto non è più ravvisabile lo stato di pericolo per la riscossione che giustifica l'emissione di un ruolo straordinario". L'appellante censurava la decisione di primo grado affidandosi all'unico motivo rappresentato dal fatto che l'amministrazione straordinaria, quale procedura concorsuale che al pari del fallimento presuppone lo stato d'insolvenza della società ammessa, individua una fase critica nella prospettiva della realizzazione del credito che integra "il fondato pericolo per la riscossione" che giustifica l'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. L'appellata non si costituiva. In esito all'udienza del 24.5.2022 la causa era come di seguito decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non appare fondato. Se non v'è dubbio che la procedura concorsuale rappresenta una situazione di fondato pericolo per la riscossione la stessa non può di per sé, giustificare la legittima iscrizione al ruolo straordinario in assenza di una specifica motivazione. La dichiarazione di fallimento non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito, e che l'emissione del ruolo

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