Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/02/2020, n. 166

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Massime1

In materia di deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 pronunciata il 15.7.2019 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs n. 252/2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi ai sensi dell'art. 52, comma l, lettera d ter) del dPR n. 917 del 22.12.1986 anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5 dello stesso D.Lgs n. 252/2005, non è più lecito operare alcuna differenziazione tra le situazioni afferenti ai dipendenti pubblici e quelli di ditte private La voluntas legìs in ordine al trattamento fiscale che si evince dalla legge delega n. 243 del 23.8.2004, seppur superata dall'introduzione delle disposizioni sostanziali adottate con l'art. 11/6 del D.lgs n. 252/2005, era indirizzata nel senso di "ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari".

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/02/2020, n. 166
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Numero : 166
Data del deposito : 28 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il 25.6.2018 il signor T. presentò all'AGENZIA DELLE ENTRATE di Pescara istanza di rimborso assumendo che, quale dipendente dell'INAIL a partire dal l0.6.1966, era stato iscritto al fondo interno di previdenza di cui al regolamento approvato con il DM 30.5.1969 e soppresso AGO a decorrere dal l.lO.1999 sicché, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, godeva di pensione ordinaria ed era titolare di pensione integrativa erogata dal predetto fondo INAIL.

Aggiunse che la legge n. 144/1999, pur avendo soppresso tali fondi, aveva nondimeno mantenuto in favore di coloro che risultavano iscritti al fondo alla data di entrata in vigore della legge n. 70/1975 il diritto alla prestazione maturata secondo le norme regolamentari alla data del 30.9.1999 di soppressione dei fondi.

Precisò che il D.L.vo n. 252/2005, adottato in attuazione della legge delega n. 243/2004 recante in materia pensionistica e delega al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile per il riordino degli enti di previdenza e di assistenza obbligatoria, aveva definito con l'art. 11 i requisiti e le modalità di accesso alle forme pensionistiche complementari precisando al n. 6 che sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate fosse operata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%.

Fece notare che ai fini dell'applicabilità dell'art. 11 n. 6 ai fondi integrativi di cui alla legge n. 70/1975 non risultava alcuna pregressa normativa di esclusione, compreso il D.L.vo n. 47/2000 la cui disciplina era stata integrata dal D.L.vo n. 252/2005 introduttivo della tassazione agevolata.

Aggiunse che con l'espressione " ... comunque erogate ... " la suddetta legge n. 252/2005 aveva inteso enunciare un principio generale onnicomprensivo di tutte le forme pensionistiche complementari.

Puntualizzò che l'art. 23, comma 5, del summenzionato D.L.vo 252 prevede per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'applicabilità a partire dal l.1.2007.

Chiarì che non osta all'applicazione di detta normativa il sesto comma del medesimo artt. 23 che rimane inapplicabile sia per la mancata emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. l, comma 2, lett. p), della legge n. 243/2004 che per l'estensione dei principi e dei criteri direttivi di cui al primo comma al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni previo confronto con le OO.SS dei datori e dei prestatori di lavoro, mentre nel caso di specie trattasi di personale in quiescenza. Chiese allora l'erogazione del rimborso per la somma di 7.808,00 euro.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE respinse l'istanza affermando la non spettanza del beneficio sulla base delle motivazioni poi sostanzialmente ripetute in sede processuale e dappresso riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria PROVINCIALE di Pescara, il contribuente convenne in giudizio l'AGENZIA sulla base del seguente unico punto d'insorgenza:

1) Applicabilità ai fondi interni ex lege n. 70/1975 delle provvidenze di natura fiscale previste dalla normativa in materia di previdenza complementare. Richiamate le argomentazioni di cui sopra, chiese pertanto l'accoglimento del ricorso e la conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese del giudizio.

Si costituì in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE resistendo puntualmente alle specifiche argomentazioni prospettate dalla controparte e riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni poste a base della reiezione dell'istanza di rimborso.

Premise comunque che la normativa concernente il trattamento fiscale da riservare ai fondi integrativi soppressi con decorrenza al 1.10.1999 ex art. 64,2° comma, della legge 17.5.1999 n. 144 è da ricercarsi nell'art. 47, comma l, lett. h-bis (poi art. 50) che prevede che sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente " ... le prestazioni pensionistiche di cui al D.L.vo 21.4.1993 n. 124,comunque rogate ... ", normativa quest'ultima modificata dall'art. 11, comma 8, della L.

8.8.1995 nel senso che " ... le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis del comma l dell'art. 47costituiscono reddito per 1'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto ... ".

Precisò allora che per i montanti maturati fino al 31.12.2000 la tassazione era quella ordinaria nella misura dell'87%, ex D.L.vo n. 124.1993, che per quelli maturati dal 1.1.2001 al 31.12.2006 era quella ordinaria per l'intero, ex D.L.vo 18.2.2000 n. 47, e che per quelli maturati a partire dal l.

1.2007 consisteva nella ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali, vale a dire fino al limite del 9 % ex art. 11, comma 6, del D,L.vo n. 252/2005.

Chiarì che l'art. 23, comma 6, di quest'ultimo D.Lgs prevede che " .. fino all'emanazione delD.lgs di attuazione dell'art. l, comma 2 lett. p) della legge 23.8.2004 n. 243, ai dipendenti dellepubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, si applicaelusivamente ed integralmente la previgente normativa ... ", disciplina che deve pertanto essere applicata anche se la delega concessa non fu mai esercitata.

Ha specificato che essendo pacifico che le prestazioni in questione erano cessate il l.10.1999 deve applicarsi la pregressa normativa poiché quella introdotta dal D.L.vo n. 25212005 trova applicazione a decorrere dal l .

1.2007. Chiese pertanto il respingimento dell'avverso ricorso con conseguente condanna della stessa alla refusione delle spese del giudizio.

Con la sentenza n. 357 pronunciata il 27.5.2919 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE accolse il ricorso. Motivò detta decisione come dappresso. Premise che la richiesta tassazione agevolata è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, alla quale era stato posto il quesito circa l'applicazione del D.Lgs n. 124/1993, e successive modificazioni, ai fondi in questione: la decisione fu positiva e quindi optò per la legittimità del godimento del beneficio. Difatti i giudici di legittimità avevano chiarito che le norme contenute nel D.Lgs n. 124/1993 fanno riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge di delega n. 421/1992 con la conseguenza che la relativa applicazione comprende tutta la gamma della complementarietà a prescindere dalla trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative da considerarsi incluse nel nuovo modello di trattamento pensionistico complementare.

I giudici provinciali dedussero quindi che alla normativa sulla tassazione fiscale della rendita complementare prevista dal D.L.vo n. 1124/1993 doveva riconoscersi portata generale senza distinzione nominativa e temporale. Aggiunsero che la legge delega n. 243/2004 rimise al Governo la regolamentazione della sviluppo delle forme pensionistiche complementari, delega attuata con il D.Lgs n. 252/2005 che all'art. 11 prevede che le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita " ... sono imponibiliper il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati adimposta e a quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma l) dell'art. 44 del TUIR, e successivemodificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunqueerogate è operata una ritenuta a titolo d 'imposta con l 'aliquota del15 % ridotta di una quota pari a0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a formepensionistiche complementari con il limite massimo di riduzione di sei punti percentuali ... ".

Ne fecero discendere che appariva chiaro che l'ambito di applicazione sia soggettiva che oggettiva non prevedeva esclusioni rispetto alla pregressa normativa come peraltro condiviso dall'AGENZIA che con la risoluzione n. 285/2007 aveva già riconosciuto l'applicabilità della tassazione di favore a causa della sopraggiunta modificazione della base imponibile.

Detti giudici pescaresi confutarono peraltro la tesi sostenuta in giudizio dall'AGENZIA basata sul fatto che l'art. 23, comma 6) del D. L.vo n. 252/2005, non era ostativo sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega che per il fatto che si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche in essere in quanto prevedeva che " .. .fino all'emanazione del decretolegislativo di attuazione dell'art. l, comma 2) lett. P) della legge 23.8.2004 n. 243, ai dipendenti dellepubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2) del D.L.vo 30.3.2001 n. 165, si applicaesclusivamente ed integralmente la previgente normativa ... " Aggiunsero sul punto che detto art. l, comma 2) lett. p) del D.L.vo 252/2005, richiamato dall'art. 23, disciplina il posticipo dei pensionamenti prevedendo che debbano applicarsi " ...i principi ed icriteri direttivi di cui al comma l) ed al presente comma da 12 a 17, con le necessariearmonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del D.Lgs30.3.2001 n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali ele autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblicoconnesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativopubblico ...".

Conclusero in definitiva nel senso che detta ultima normativa richiamata dalla convenuta non era riferibile alla tassazione delle pensioni complementari ed accolsero pertanto il ricorso ritenendo di compensare le spese di lite tra le parti contendenti stante la particolarità del caso trattato.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato ha proposto appello l'UFFICIO in ordine all'unico seguente punto di devoluzione: 1)Non applicabilità della disciplina di cui all'art 11, coma 6,del D.Lgs n. 252/2005 in quanto,per espressa previsione dell'art 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo, ai dipendenti dellepubbliche amministrazioni di cui all'art l, comma 2, del D.Lgs n. I65/2001 fino all'attuazionedella delega contenuta nell'art l, comma 2, lett P) della legge n. 243/2004, si continua adapplicare esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. L'appellante ha premesso che l'art. 47, comma 1 lett. h) bis, (successivamente art. 50), del TUIR stabilì che le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124, comunque erogate, costituiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e che l'art. 11, comma 8, della legge 8.8.1995 n. 335, modificativa del D,Lgs n. 124/1993, previde che all'art. 48 del TUIR, dopo il settimo comma, fosse inserito quello 7 bis che dispose che le prestazioni periodiche indicate alla lettera h bis) del primo comma dell'art. 47 costituissero reddito per 1'87,5% dell'ammontare complessivo.

Ha precisato che il trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di rendita periodica era il seguente.

l) Per i montanti maturati fino al 31.12.2000, la prestazione costituisce reddito assoggettato alla tassazione ordinaria del1'87,50% dell'ammontare percepito, ai sensi del D.L.vo n. 124/1993;

2) Per i montanti maturati dal 1.1.2001 al 31.12.2006, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 18.2.2000 n. 47, la prestazione è qualificata come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente assoggettata a tassazione ordinaria per l'intero, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ossia dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo;

3) Per i montanti maturati a partire dal l.1.2007, la prestazione è assoggettata a tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta del l5 % che si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di 6 punti percentuale, vale a dire fino al limite del 9 5 in base all'art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 252/2000.

Ha chiarito poi che l'art. 23, comma 6, di detta ultima normativa stabilisce che fino all'emanazione del D.Lgs di attuazione dell'art. l, comma 2lett. p), della legge 23.8.2004 n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del D.lgs 30.3.2001 n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, ed ha precisato che la circostanza che il D.Lgs non sia stato mai adottato non esime pertanto dall'applicazione della richiamata precedente normativa.

Ha aggiunto che per quanto attiene al disposto dell'art. 11, comma 6, del D.L.vo n. 252/2005 riferita alle rendite corrisposte da forme pensionistiche complementari ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, le prestazioni si riferiscono ad un fondo integrativo per i propri dipendenti le cui iscrizioni sono cessate a seguito della soppressione del fondo a partire dal l.10.1999 per effetto dell'art. 64 della legge n. 144/1999.

Ha concluso nel senso che le prestazioni erogate dal fondo si riferiscono a montanti maturati entro il 30.9.1999, data alla quale sono cessate le contribuzioni, eppertanto che dette prestazioni sono soggette a tassazione ordinaria nei limiti dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, come previsto dal D.L.vo n. 124/1993.

Ha chiesto quindi l'accoglimento dell'appello e la condanna della controparte alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Si è costituito il contribuente resistendo puntualmente alle avverse motivazioni di gravame e, una volta spiegata l'eccezione della inammissibilità dell'introduzione di nuove eccezioni in fase d'appello, si è riportato sostanzialmente alle pregresse argomentazioni già propugnate davanti ai giudici provinciali.

Ha chiesto quindi il respingimento dell'appello e la condanna della controparte alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

All'udienza odierna le parti presenti hanno illustrato oralmente i propri argomenti ed hanno concluso chiedendo rispettivamente l'accoglimento ed il respingimento dell'appello.

La Commissione si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va pertanto respinto con le relative conseguenze in ordine agli aggravi espensivi a carico della parte soccombente.

Allo scopo di onorare nel miglior modo l'obbligo motivatorio e di dar quindi doverosa ed esaustiva risposta alle richieste dell'appellante, è opportuno argomentare partitamente in relazione al seguente unico punto di doglianza oggetto di devoluzione.

l) NON APPLICABILITÀ. DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 11 ,

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