Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. III, sentenza 22/10/2018, n. 1118

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In materia di notificazione dell'atto impositivo alla società cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta alla stregua del disposto dell'art. 2495 cod. civ. devono ritenersi valide le sole notificazioni agli ex soci, che succedono nei rapporti obbligatori del soggetto estinto e ne rispondono, senza ingiusto sacrificio dei diritti dei creditori sociali, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, se già soci illimitatamente responsabili, nonché al già liquidatore ritenuto colpevole. Pertanto, è inefficace la notificazione all'ex legale rappresentante della società estinta dell'atto impositivo, che accerti il maggior reddito prodotto da quest'ultima pendente societate, nella specie quale presupposto per ulteriori atti impositivi a carico dei soci, giusta la ristretta compagine sociale.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. III, sentenza 22/10/2018, n. 1118
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Numero : 1118
Data del deposito : 22 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società B.A.SRL UNIPERSONALE un avviso di accertamento a seguito di un processo verbale di constatazione
emesso dalla Guardia di Finanza dopo un controllo nei confronti della società. Nell'avviso l'Ufficio ha accertato costi considerati indeducibili per ?. 140.750,00 nonché, a seguito di indagini finanziarie awenute sui conti correnti intestati alla società, ha contestato ?. 627.765,00 su movimentazioni bancarie ritenute versamenti non giustificati e, sulla base della presunzione prevista dagli artt. 32, comma l, n.2 DPR 600fi3 e 51, comma 2 n.2 DPR 633/72, e le ha ripresi come maggiori ricavi. L'ufficio, richiamandosi all'articolo 38, comma 3 del DPR 600fi3 ha ritenuto che i ricavi non contabilizzati ed i costi indebitamente dedotti relativi ad operazioni inesistenti, fossero qualificabili come utili distribuiti extra contabilmente, accertando quindi nei confronti del signor A.B. unico socio, per l'anno di imposta 2005, un maggior reddito di capitale di euro 797.515,00 ai fini lrpef e relative addizionali,.
La società ed il socio hanno impugnato l' awiso di accertamento, contestando in primis l'erroneità della notifica dell'atto impositivo al sig. B. in qualità di rappresentante della società, in quanto la società risulta cessata in data 31fi/2009 e quindi l'Ufficio avrebbe dovuto notificare, a pena di nullità, l'awiso di accertamento solo ai soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione;
l'accertamento risulta perciò in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 2495 c.c .. I ricorrenti lamentano poi l'awenuta decadenza dell'azione dell'Ufficio, in quanto l'avviso è stato notificato alla società in data successiva alla scadenza del termine ordinario per la notifica dell'accertamento. Nel merito, i ricorrenti hanno contestato l'inesistenza delle fatture emesse dalla società G. ed anche la contabilizzazione della somma di ? 656.765,00 e, in conclusione, hanno richiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio contestando i motivi di ricorso addotti sia con riferimento alla presunta nullità della notificazione che, nel merito, richiedendo la conferma dell'awiso di accertamento con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, riuniti i ricorsi della società e del socio, li ha accolti compensando le spese del giudizio. I primi giudici hanno accolto l'eccezione formulata dai ricorrenti di violazione dell'art. 2495 c.c. in quanto gli avvisi sono stati emessi nei confronti della società cancellata e quindi debbono essere considerati nulli. L'Agenzia delle Entrate presenta appello awerso la sentenza, eccependone l'erroneità in quanto essa risulta fondata su di un presupposto del tutto errato, owero che l'accertamento di cui trattasi sia stato notificato alla società, mentre così non è in quanto l'awiso è diretto al sig. B.A. per cui la sentenza risulta viziata da "ultra-petitum? e rappresenta una fattispecie assolutamente diversa da quella effettivamente realizzatasi. Per effetto della cessazione della società opera un fenomeno successorio per cui la pretesa riferibile alla società viene azionata in capo all'ex socio, in quanto responsabile del debito tributario della società estinta, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2594 c.c. e
dell'art. 36 DPR 602fi3 che stabilisce la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per il mancato pagamento delle imposte sui redditi della società. Nel merito, l'Ufficio ripropone poi le eccezioni già formulate nei confronti dei motivi addotti nel ricorso awerso i due awisi di accertamento nei confronti della società e del socio e conclude richiedendo la riforma della sentenza e, per l'effetto, la conferma della legittimità degli atti impugnati. Gli appellati si costituiscono in giudizio e controdeducono ai motivi di appello formulati dall'Ufficio, dichiarando la sentenza ineccepibile in quanto, come dispone l'art. 36 DPR 602/73, per procedere al recupero delle somme percepite dai soci si deve prima consolidare l'obbligazione tributaria in capo alla società o ai suoi eredi civili, in base all'articolo 2495 c.c.;
solo successivamente è possibile transitare nella sfera patrimoniale dei soci. Gli appellati ripropongono poi, in via evolutiva, le eccezioni ed i motivi di doglianza ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata, e concludono richiedendo la conferma della sentenza e la condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso delle spese relative al grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento. L'Ufficio sostiene, con il primo motivo di appello, che la sentenza di primo grado appare fondata su di un presupposto del tutto errato, owero che l'accertamento n. T 68031204291 sia stato notificato alla società ma così, a suo giudizio, non è poièhé il medesimo riporta espressamente la circostanza che la società è cessata;
è diretto proprio al sig. B.A. ed è stato notificato al suddetto sia nella sua residenza cd. italiana- via _____ 41 a ______ PD- sia nella sua residenza AIRE assieme all'avviso di accertamento emesso nei confronti della persona fisica e collegato a quello emesso nei confronti della società, sita in _____ nr. __ POLA ( CROAZIA). Sul punto i ricorrenti ribattono che l'atto impositivo è chiaramente intestato alla società cessata il 31 luglio 2009 ed è stato notificato direttamente al sig. B. in qualità di ex legale rappresentante della società estinta. In ragione dell'estinzione della società, in applicazione dell'art. 2495 c.c. , sì modifica il soggetto al quale l'amministrazione finanziaria, alla stregua di qualsiasi altro creditore sociale, può rivolgersi per richiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria sorta in capo alla società, owero ai soci o al liquidatore, mentre non è possibile che l'Amministrazione rivolga la propria pretesa nei confronti dell'amministratore, in quanto l'awiso di accertamento è stato chiaramente notificato al sig. B. in qualità di ex rappresentante legale della società. Con la riforma del diritto societario si stabilisce espressamente che l'estinzione è immediata conseguenza della cancellazione della società quindi, per i debiti impagati ( ma non è questo il caso in quanto il debito d'imposta contestato risulta comunque sorto dopo la cancellazione della società) è prevista solo la residua responsabilità di soci e liquidatori. La Commissione, esaminata la documentazione prodotta in atti a partire dagli avvisi di accertamento impugnati, constata che l'awiso di accertamento n. T 68031204291 , richiamato dall'appello prodotto dall'Ufficio, reca come intestazione:" Alla Società B.A. SRL UNIPERSONALE IN LIQ. con sede in via ____, _______ PD (
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