Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. I, sentenza 06/02/2020, n. 95

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In tema di IMU, l'esenzione dal pagamento dell'imposta, prevista dall'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 4 del 2015, è prevista soltanto nel caso in cui il soggetto, che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o ad un imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che risulti iscritto alla previdenza agricola.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. I, sentenza 06/02/2020, n. 95
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Molise
Numero : 95
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data , impugnava la sentenza n. . del con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ., aveva rigettato il ricorso da lei proposto avverso l'avviso di accertamento con il quale dal Comune di .. le era stato richiesta, per l'anno 2014, una maggiore imposta IMU relativa a terreni agricoli da lei condotti e il conseguente pagamento della somma di euro 1297,00 comprensiva di imposta, sanzioni , interessi e spese. A sostegno dell'appello la contribuente lamentava l'illegittimità della sentenza asserendo che i giudici di prima istanza, in condivisione dell'operato dell'ente impositore, avevano erroneamente interpretato e applicato la normativa, in materia di esenzione dall'imposta IMU, contemplata dall'art. 1 del D.L. n.4/2017, che aveva previsto l'esenzione da tale imposta oltre che per tutti i terreni agricoli situati in Comuni classificati montani, anche per quelli situati in comuni classificati parzialmente montani a condizione che questi ultimi fossero posseduti e condotti d ai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. Con riferimento a tali terreni era altresì previsto, dal secondo comma di tale articolo, che l'esenzione spettasse anche nel caso in cui fossero stati concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. In proposito l'appellante sosteneva che il richiamo operato dal legislatore in tale

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