Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. V, sentenza 08/02/2022, n. 213
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 1967/2018 con ricorso presentato da G. C. veniva interposto appello avverso la sentenza della CTP di Livorno, n. 99/1/18, depositata il 13.03.2018.
La controversia originaria aveva riguardo ad estratti di ruolo relativi a cinque avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006-2010, riguardanti IVA, IRAP e IRPEF e relative addizionali oltre sanzioni. Il contenzioso instaurato dal contribuente ha ad oggetto l'accertamento giudiziale circa la corretta notifica (o meno) degli avvisi di accertamento, avendo dedotto il contribuente di non aver mai avuto giuridica conoscenza degli atti in questione, poiché tutti consegnati al proprio figlio, Sig. S. C., in violazione violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b bis), D.P.R. n° 600/73.
I primi giudici dichiaravano inammissibile il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. La CTP osservava che secondo quanto esposto dal ricorrente, a seguito di accesso presso l'agente della riscossione, il medesimo aveva preso visione degli estratti di ruolo in data 18/11/2016, prendendo cognizione di un debito pari a euro 4.710.072,92. Gli avvisi di accertamento corrispondenti risultavano tutti notificati ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973 nelle mani di S. C., figlio del ricorrente, titolato a riceverli per delega del 17/04/2014 rilasciata dal ricorrente. In base all'art. 60, lett c), cit., nel testo vigente ratione temporis, la notificazione andava fatta nel domicilio fiscale del destinatario, nel caso di specie Via V. n. XX/c in ROSIGNANO SOLVAY- ROSIGNANO MARITTIMO, residenza del ricorrente e del figlio S., come risultava dalla delega menzionata. Ai sensi degli artt. 60 DPR n. 600/1973, 139 c.p.c. ove il destinatario non venga trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia: tenuto conto di dette norme e della delega rilasciata al figlio del ricorrente, la notifica era effettuabile così come in concreto avvenuta.
Ritenendo che il ricorrente avesse inteso impugnare gli atti impositivi che assumeva di aver conosciuto attraverso gli estratti di ruolo rilasciati a sua richiesta dal concessionario della riscossione (sul punto Cass. S.U. n. 19704/2015), dalla regolarità delle notificheeffettuate in data 17/04/2014 conseguiva la tardività del ricorso notificato allecontroparti per posta in data 19/12/2016, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 D.lgs n. 546/1992. Inoltre anche riguardo all'anno 2006 il ricorso risultava tardivo, poiché la cartella di pagamento n. 0XX 2015 000XXX7risultava notificata il 20/04/2015 mediante consegna in busta chiusa all'indirizzo sopramenzionato al coniuge G. R., così qualificatasi;
dalla relata emergeva che della consegna era stata data informazione al destinatario con raccomandata.
La contestazione della valenza probatoria dei documenti prodotti dalle controparti in copia e non in originale andava disattesa ai sensi degli artt. 22, c.4, e 23, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità (C., n. 8446/2015) per cui nel processo tributario è consentita la produzione di fotocopie e il giudice deve disporre la produzione dell'originale qualora si contesti la conformità all'originale dei documenti prodotti. Nel caso di specie non erano state sollevate specifiche contestazioni sulla conformità all'originale di quanto prodotto dalle parti resistenti. In particolare dalla documentazione in atti risultava che i ruoli erano stati formati e firmati dal Direttore provinciale pro tempore dell'agenzia resistente e che l'aggio era dovuto all'agente della riscossione nella misura stabilita dall'art. 17 c. 1 del D.lgs n. 112/1999;
che in materia di aggio la Corte Costituzionale con ordinanza n. 158/2013 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.Il contribuente proponeva appello, articolando i seguenti motivi di gravame e le seguenti domande: "Voglia Codesta Spett.le Commissione Tributaria Regionale della Toscana,Sezione Distaccata di Livorno, rigettate le diverse deduzioni ed eccezioni di controparte:riformare la, sentenza impugnata, secondo i motivi di appello illustrati nella narrativa econseguentemente dichiarare gli avvisi di accertamento impugnati illegittimi e nulli, in ognicaso annullarli, per i motivi di fatto e diritto esposti, con ogni consequenziale effetto di legge".1^ Motivo: nullità della notifica degli avvisi di accertamento per omessaproduzione della c.d. lettera informativa (art. 60, b-bis, D.P.R. n. 600/73): obbligo di prova circa l'invio e la ricezione della lettera informativa (Cass. n. 2868/17;
id. 17235/18).
Con la consegna degli atti al figlio, la legittimazione era stata ritenuta in virtù di delega (priva di data certa) del 17.04.2014, documento "aggiuntivo" irrilevante, in quanto già l'art. 60, c. 1, lett. b-bis), cit. consentiva la consegna dell'atto a persona diversa del destinatario anche in assenza di delega quanto al figlio dell'appellante ma onerava - in caso di mancata consegna del provvedimento all'effettivo destinatario (nel caso di specie l'appellante), il messo a dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata", in concreto non prodotta;
onde le notifiche degli avvisi di accertamento erano nulle, illegittime e dunque prive di effetti giuridici ai danni dell'appellante. Per la Cassazione era necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 2868/17;
n. 17235/18) costituendo la raccomandata informativa adempimento essenziale del procedimento di notifica: la notifica si perfezionava al momento in cui risultavano "effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti,incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa deldeposito dell'atto presso la casa comunale non essendo e sufficiente la sola sedizione" (Cass. n. 25079/14). La Suprema Corte ha statuito la nullità della notifica della cartella esattoriale in caso di omessa notifica della C.A.N./lettera informativa (C. n. 1366/2010, n. 21725/2012, n. 6345/2013). Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento in questione andavano annullati, in quanto l'A.d.E. non aveva prodotto in giudizio la prova dell'invio e ricezione della lettera informativa prevista come obbligatoria;
dunque il procedimento notificatorio incideva sull'effetto recettizio (necessario) degli atti tributari.2^ Motivo: Vizio di notifica degli avvisi di accertamento per errore diidentificazione del destinatario degli avvisi di accertamento: nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto (art. 112 c.p.c.).
Dalle relate degli avvisi di accertamento si evinceva che la notifica era avvenuta nelle mani proprie del destinatario, con consegna a S. C., persona diversa dall'effettivo "consegnatario" degli atti (tale G. C.) ma qualificata come l'effettivo destinatario della notifica (nella relata si leggeva l'inciso "mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, Sig. C. S.");
non esisteva alcuna data di notifica dell'atto (giuridicamente imputabile al contribuente destinatario), a partire dalla quale decorsi i termini ordinari per l'impugnazione degli stessi provvedimenti.
Anche la delega era irrilevante in quanto: - priva di data certa e dunque sfornita di valore probatorio ai fini processuali;
con contenuto inidoneo all'utilizzo autorizzando il figlio dell'odierno ricorrente "a ritirare la documentazione notificata dall'Agenzia delle Entrate di Livorno", valendo quale delega al ritiro di atti già "notificati'' e non "notificandi'';
in ogni caso il messo notificatore non era esentato a inoltrare la lettera informativa al contribuente effettivo (art. 60, c. 1, lett. b-bis) cit.), il ritiro essendo ontologicamente diverso dalla ricezione, soprattutto in tema di notifica. Le annotazioni effettuate sulla prima pagina degli avvisi impugnati ("per esso delegato C. S." senza firma e data) o deleghe esterne non richiamato all'interno della relata (prive di data certa e comunque contenutisticamente non appropriate). Per Cass. S.U. 19704/2015 dal mancato rispetto della procedura notificatoria, prevista dalla legge conseguiva l'inesistenza giuridica/invalidità assoluta della notifica stessa e, per l'effetto dunque, di tutti gli atti (c.d. principio della qualità degli effetti e inapplicabilità dell'art. 156 c.p.c.).3^ Motivo: sulla cartella di pagamento n° 0XX2015000XXX7 (anno di imposta 2006): vizio di notifica per mancata prova dell'invio e ricezione della lettera informativa (art. 60, c. 1, lett. b-bis), D.P.R. n° 600/73).
Per la prova dell'invio e ricezione della lettera informativa, la "distinta analitica per raccomandate" non poteva essere utilizzata essendo precluso l'utilizzo di "documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale" (C. n. 1302/18).4^ Motivo: sul disconoscimento formale e contestuale richiesta di esibizione degli originali della copia fotostatica dei documenti prodotti dalle controparti;
violazione dell'art. 22, c. 5, D. Lgs. n° 546/92 (C. n. 7465/18, Id. n. 5077/17, Id. n. 4801/17, Id. n. 10492/10, Id. n. 13846/18.
Il contribuente depositava in data 9.1.2018 memoria con cui disconosceva le fotocopie di quanto prodotto dalle controparti;
a tal fine, il Giudice, ai sensi dell'art. 22, c.5, D.Lgs. n° 546/92, avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti (C. n. 10492/10, C. n. 5077/17, C. n. 4801/17, Cass. n. 13846/18). Non era previsto l'obbligo di alcuna specifica contestazione, dato che il contribuente chiedeva l'esibizione degli originali, al fine di verificare - attraverso una comparazione degli atti - se la fotocopia era conforme all'originale e dall'altro, in ogni caso, non poteva