Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXIII, sentenza 30/12/2019, n. 5463
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Testo completo
Considerato che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con Sentenza n. 109/03/17, depositata in dato 14/02/2017, ha respinto il ricorso presentato da G avverso l'avviso d'accertamento n. TTTTTTT/2016 (atto risultante nell'ambito della programmazione dei controlli per l'anno d'imposta 2016, traente origine dal processo verbale di constatazione, < in seguito pvc per brevità>
L'Agenzia notificava al contribuente il suddetto atto impositivo, quale coobbligato/autore delle violazioni ex art. 38, c.c., in data 16/03/2016, avente ad oggetto l'operato, sotto il profilo fiscale, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A" (in seguito Associazione per brevità), notificando detto avviso d'accertamento anche a L e a B, essi stessi coobbligati ed autori delle violazioni accertate in capo al contribuente G.
Nel pvc era evidenziato che l'Associazione non aveva esibito alcun rendiconto economico - finanziario, nè alcuna documentazione relativa ai libri sociali, che le risorse economiche derivavano unicamente dai compensi che la E corrispondeva per la promozione della propria immagine e/o marchio, che l'Associazione aveva utilizzato in modo distorto le sponsorizzazioni in ambito sportivo dilattantistico, per ottenere un illecito