Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 562
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E' illegittimo l'avviso di liquidazione - che dispone il recupero di imposte di registro, ipotecarie e catastali versate godendo dei benefici previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984 - che sia stata emesso dopo tre anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
======= ====== ====== quale socio e legale rappresentante della societa'
======== ======= & c snc e ===== ===== socia della societa', rappresentati e
difesi dal dott. ======== ========== commercialista in Perugia, hanno
interposto tempestivo appello avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Perugina in data 7/4/2000 che, previa riunione, ha
rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione con cui si provvedeva
al recupero delle normali imposte di registro e trascrizione e fronte dei
benefici concessi in precedenza.
Con atto registrato in data 26/9/91 la soc. ======== ======= acquistava
terreni agricoli con sovrastante fabbricato rurale in comune di Magione loc.
======= ======= ====== al prezzo dichiarato di circa 191 milioni di lire
chiedendo di avvalersi dei benefici di cui alla legge 984/77 dichiarando di
adibire il fondo ad attivita' silvo-pastorali.
L'atto beneficiava pertanto di pagare l'imposta catastale allo 0,4% e
l'imposta fissa di registro e trascrizione.
L'Ufficio sottoponeva l'atto a verifica ed incaricava il C.F.S. di accertare
se la societa' avesse provveduto a redigere e a presentare alla regione
Umbria, per l'approvazione, il piano di coltura e conservazione previsto
dall'art. 10 legge 984/77.
Con nota 16/4/98 il C.F.S. comunicava all'Ufficio le risultanze della
verifica e cioe' che non risultava redatto alcun piano di coltura e
conservazione cosicche' l'ufficio notificava alla societa' ed ai soci
regolari avvisi di liquidazione con cui si provvedeva al recupero delle
normali imposte di registro e trascrizione.
I soci e la societa' impugnavano gli atti eccependo in via preliminare la
carenza di motivazione degli avvisi e l'intervenuta decadenza, ma i giudici
di' prime cure, riuniti i ricorsi per connessione, respingevano gli stessi.
La societa' ed i soci ora appellano tale decisione deducendo preliminarmente
l'intervenuta decadenza dell'azione dell'amministrazione per decorrenza del
termine triennale.
Trattandosi infatti di imposta complementare, vale il termine di decadenza
triennale come statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con
sentenza n. 1196 del 21/11/2000.
Infatti pur essendo tale sentenza riferita ai benefici fiscali per
l'acquisto della prima casa, il suo contenuto sostanziale, per tipologia
d'imposta, e' assimilabile alla vertenza in corso.
Per l'atto stipulato nel 1991 l'Ufficio non aveva quindi un termine
decennale ma triennale di verifica ragion per cui ci si trova di fronte alla
decadenza dall'azione.
Circa il merito l'appellante deduce che la legge 984/77 nulla dice riguardo
le modalita' di predisposizione dei piani di coltura rinviando ad interventi
del legislatore regionale ovvero ad una legge del 1923. Alla data di
emissione degli atti oggetto della vertenza, la regione Umbria nulla aveva
normato circa i piani di coltura ne' era possibile far riferimento alla
legge del 1923 che nulla diceva a tale riguardo: secondo l'appellante ci si
trova pertanto in una situazione di evidente carenza normativa atteso che i1
regolamento regionale n. l del 1981 prevede la facolta' e non l'obbligo d
predisposizione dei piani di coltura.
I contribuenti evidenziano anche l'equivocita' del parere fornito dalla
regione Umbria in data 19/1/2000 in relazione ai richiesti chiarimenti
formulati dai giudici di primo grado, atteso che dal tenore del parere
stesso, non si ravvisano motivazioni in base alle quali i giudici abbiano
poi deciso il rigetto dei ricorsi. La motivazione della sentenza appare
quindi incomprensibile.
Da ultimo gli appellanti deducono il mancato pronunciamento circa
l'effettivo svolgimento de lavori di miglioria del fondo oggetto della
vendita che sono invece stati realizzati e costituivano la "ratio" dei
benefici concessi dalla legge 984/77.
Conclusivamente gli appellanti chiedono la totale riforma della sentenza con
vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugina si e' regolarmente costituita in
giudizio presentando contro deduzioni all'appello chidendone il rigetto.
Dopo aver richiamato i riferimenti specifici della norma per la concessione
dei benefici fiscali, l'ufficio evidenzia che l'ultimo comma dell'art. 10
della legge 984/77 dispone testualmente che "i proprietari ... debbono
compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base
ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto
stabilito dalle leggi regionali". La volonta' del legislatore era dunque
quella di disporre, nei confronti di determinati soggetti, interventi che
fossero duraturi nel tempo e questo avvalora la tesi dell'ufficio di
ritenere mendaci le dichiarazioni della societa' ======== ======= all'atto
dell'acquisto dal momento che la verifica fatta dal C.F.S. ha evidenziato la
mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 10.
L'avviso di liquidazione emesso nel 1999 per aver indebitamente goduto dei
benefici fiscali risulta essere perfettamente nei termini anche alla luce di
quanto sancito dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza del 2000
citata dall'appellante, dal momento che l'istruttoria espletata dal C.F.S. -
del 3/2/98 ed e' da tale momento che decorre il termine triennale, atteso
che solo da tale data si e' potuto verificare che l'enunciazione di coltura
silvo-pastorale e' rimasta inadempiuta, ne' a tuttora e stata fornita prova
di tale presentazione del piano di coltura alla regione Umbria. Trattavasi,
come detto di un obbligo e non di una facolta' cosicche' tale omissione
rende legittimo il recupero a tassazione da parte dell'ufficio.
Conclusivamente chiede pertanto di rigettare l'appello con condanna alle
spese di giudizio.
MOTTVI DELLA DECISIONE
Trattenuta la causa in decisione all'udienza pubblica odierna e sentiti i
rappresentanti delle parti, la Commissione Tributaria Regionale decide
l'accoglimento dell'appello nella sua eccezione preliminare.
Condivisibili e meritevoli di accoglimento appaiono infatti le censure mosse
dagli appellanti alla decisione dei primi giudici in particolare per quanto
concerne l'eccezione preliminare relativa alla intervenuta decadenza
dell'azione da parte dell'amministrazione finanziaria per decorrenza del
termine triennale.
La fattispecie appare infatti del tutto similare a quella relativa ai
benefici sulla prima casa e ad essa si applica quindi, trattandosi d'imposta
complementare, il termine di decadenza triennale per l'azione di
accertamento, in base al principio sancito dalla sentenza n. 1196/2000 con
cui le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definito il precedente
contrasto giurisprudenziale relativo ai benefici sulla prima casa.
Poiche' l'atto di acquisto per cui e' causa e' stato registrato in data
26/9/91, da tale data decorre il termine entro il quale, a pena di
decadenza, l'Ufficio avrebbe dovuto accertare l'eventuale insussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge 984/77, tanto piu' che non risultano
dall'atto di vendita elementi in base ai quali poter desumere che i
contribuenti avessero fatto dichiarazioni mendaci.
Confidando invece, anche sulla base di una certa giurisprudenza di
legittimita', nella esistenza di un termine assai piu' lungo cioe' quello di
prescrizione decennale, l'Ufficio provvedeva soltanto nella primavera
dell'anno 1998 ad incaricare il Corpo Forestale dello Stato di verificare se
la societa' ======== ======= avesse o meno provveduto a redigere ed a
presentare alla Regione dell'Umbria il piano di coltura e di conservazione
e, avendone ricevuto risposta negativa, aveva provveduto ad emettere avvisi
di liquidazione tesi al recupero delle normali imposte.
Tale comportamento appare tuttavia illegittimo in quanto la certezza dei
rapporti tributari stabilita a beneficio dei contribuenti, non puo'
postulare un potere discrezionale assoluto in capo all'Amministrazione
Finanziaria che vuole far coincidere il dies a quo da cui decorre il termine
triennale, dalla data della verifica chiesta al C.F.S..
Se si accettasse tale prospettazione, ipoteticamente, secondo la tesi
formulata nelle sue deduzioni dall'Ufficio e confutata dal difensore dei
contribuenti in udienza, l'Amministrazione avrebbe arbitrariamente potuto
attendere fin quasi la scadenza del termine della prescrizione decennale per
poi far decorrere dalla compiuta verifica tecnica demandata ad altro organo,
il termine triennale per l'azione di accertamento.
Tale tesi, a giudizio di questo collegio, non puo' essere condivisa, appare
paradossale e deve essere confutata dal momento che i termini posti a pena
di decadenza costituiscono un baluardo per la certezza dei rapporti
giuridici tributari stabilito ad esclusivo vantaggio della parte debole del
rapporto, cioe' del contribuente, e sarebbe stato quindi onere
dell'amministrazione, nella fattispecie, dare la prova dei motivi per i
quali l'azione di accertamento non era stata effettuata nel triennio
decorrente dalla registrazione dell'atto, proprio per legittimare il suo
comportamento ed il fatto che la sua azione non fosse giudicata arbitraria.
Mancando tale prova ed essendo inaccettabile l'inversione dell'"onus
probandi", l'eccezione preliminare formulata dall'appellante circa
l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e' fondata e deve essere
accolta con la conseguente totale riforma della decisione dei giudici di
primo grado.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera il collegio dalla
valutazione del merito della vicenda;
sussistono tuttavia giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello. Spese compensate.
CosŽ deciso a Perugia il 28/11/2002.