Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XI, sentenza 29/07/2021, n. 2969

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XI, sentenza 29/07/2021, n. 2969
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 2969
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da M V avverso avviso di liquidazione n. 2 /0 con il quale veniva chiesto il pagamento della maggiore imposta di donazione per ?. 54.000,00. L'atto impositivo trova il suo fondamento nella disapplicazione della esenzione prevista dall'art. 3, co a 4-ter, D.lgs. 346/1990 in merito al patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. cod. civ. con il quale l'odierno appellato M V (parte disponente) aveva trasferito al figlio M R (parte assegnataria), con il consenso dei partecipanti al patto (il coniuge e la figlia), la nuda proprietà della sua partecipazioni pari al 91,49% del capitale sociale nella società M H S.R.L. Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e la conferma dell'atto impugnato. Si costituisce M V ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Su richiesta delle parti, la causa veniva discussa il 2 luglio 2021 mediante collegarne remoto, con adeguata tecnologia, ex art. 27 del d.l. n. 137/2020. La causa è stata decisa in camera di consiglio in pari data.

DIRITTO

Preliminarmente questa CTR ricorda i fatti incontestati tra le parti. L'odierno appellato M V (parte disponente) stipula, nella forma dell'atto pubblico, un patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. cod. civ. con il quale trasferisce al figlio M R (parte assegnataria), con il consenso dei partecipanti al patto in veste di legittimari non assegnatari (il coniuge e la figlia), la nuda proprietà della sua partecipazione pari al 91,49% del capitale sociale della M H s.r.l. per un valore di ? 4.000.000,00. Detto patto di famiglia prevedeva, altresì, in favore dei legittimari non assegnatari del disponente (ossia il coniuge e la figlia), l'attribuzione di una somma pari al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. cod. civ., corrispondenti a ?. 1.000.000,00 ciascuna. Il coniuge (D M) ha rinunciato alla liquidazione della somma a lei spettante, mentre la figlia (M C) ha accettato il diritto di credito che l'assegnatario si è obbligato a corrispondere entro il 31.12.2017. L'oggetto del contendere è l'imposizione fiscale di quest'ultima obbligazione. Secondo il contribuente detto trasferimento rientra nelle ipotesi di esenzione dall'imposta di donazione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, in quanto l'attribuzione effettuata dall'assegnatario (ossia il fratello) in favore di legittimari non assegnatari è una donazione indiretta che il padre effettua nei confronti dei figli non beneficiari delle partecipazioni societarie per il tramite del figlio che, invece, è stato designato per proseguire l'attività imprenditoriale. Secondo il contribuente, dunque, trova applicazione la franchigia di ?. 1.000.000,00. Secondo l'Ufficio, invece, detto trasferimento di denaro (in compensazione) ·entra nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, con conseguente operatività delle relative aliquote e franchigie previste per l'imposta di donazione quando questa opera tra fratello e sorella (ossia, l'aliquota del 6% sulla base imponibile di ? 1.000.000,00 al netto della franchigia di ? I00.000,00). In particolare, l'Ufficio riqualifica detto trasferimento di denaro in compensazione come attribuzione gratuita a il discendente\continuatore dell'impresa del padre (ossia, il fratello) e sua sorella. In primo grado, la CTP accoglie il ricorso affermando che «con il patto di famiglia in questione (art 768 quater co. 3 C.C.) il ricorrente (quale padre disponente) trasferiva al figlio R (assegnatario e beneficiario), con il consenso dei partecipanti al patto la madre D M e la figlia C, la nuda proprietà della partecipazione sociale in una srl. D M madre dell'assegnatario, dichiarava di rinunciare alla liquidazione di sua spettanza mentre M C sorella del medesimo, accettava la liquidazione. In forza del patto di famiglia, l'assegnatario era obbligato a corrispondere alla sorella quota di spettanza della medesima. Al riguardo, occorre rilevare che, proprio ex a 768 quater co. 2, l'attribuzione da parte dell'assegnatario a favore della legittimaria non assegnataria, concretizza in sostanza concreta una donazione indiretta fra il padre disponente e la figlia non beneficiaria realizzata tramite il figlio assegnatario. Si tratta dunque di "un acconto" in previsione della futura successione ereditaria e non di una donazione fra fratello e sorella. L'art. 768 quater co. 3 c.c. prevede espressamente che la liquidazione in favore del non assegnatario va imputata alla quota di legittima di sua spettanza. Ciò conferma che si tratta di "acconto" rispetto alla futura successione della figlia al ricorrente (padre)».

Appella l'Ufficio e come unico motivo eccepisce il "difetto di motivazione - violazione e\o erronea interpretazione di norme di diritto - art. 768-quater codice civile".

Si costituisce il contribuente controdeducendo sui motivi di

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