Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XIII, sentenza 03/06/2022, n. 2522

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L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e va proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, con conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione, ad eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito, circostanza non ricorrente nel caso di specie avendo il contribuente dichiarato già nel ricorso in primo grado di aver ricevuto le cartelle di pagamento relative al credito in questione. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 617 del c.p.c.; art. 57, co. 1, lett. b, d.P.R. 602/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. 13913/2017.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. XIII, sentenza 03/06/2022, n. 2522
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Numero : 2522
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. C. D. N. impugnava presso la Commissione tributaria per la provincia di Roma, il pignoramento di un proprio credito presso terzi disposto dall'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di debiti tributari già evidenziati in precedenti cartelle di pagamento.

Eccepiva il ricorrente:

- l'inesistenza della notifica del provvedimento in quanto notificato tramite ricorso ad un una società di consegne privata;

- la nullità dell'atto in quanto firmato da persona non abilitata a rappresentare l'Agenzia delle Entrate;

-il difetto di motivazione con particolare riferimento alla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi.

  1. Con sentenza n. 1695, depositata il 6 dicembre 2019, il ricorso veniva accolto,

La Commissione sottolineava che il servizio di notifica degli atti provenienti da un'amministrazione pubblica doveva essere effettuato in esclusiva da Poste Italiane e non da operatori privati.

  1. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'ufficio lamenta in primo luogo l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

Come ribadito dalla Corte di cassazione in materia tributaria gli atti della fase esecutiva possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie nella sola ipotesi in cui il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, essendo altrimenti competente il giudice ordinario.

Nel merito ribadisce la piena legittimità

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