Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. III, sentenza 22/07/2022, n. 6572

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Per "sanzione in forma impropria" deve ricomprendersi anche la perdita di un beneficio, la decadenza da una agevolazione, la revoca di un privilegio nonché tutte le situazioni di svantaggio che si determinano senz'altro quale conseguenza riflessa di una condotta inosservante di un obbligo di legge, finalizzata alla penalizzazione del trasgressore.

Pertanto, l'art. 19 del d.lgs  n. 158 del 2015 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 25 della legge  n. 133 del 1999 nella parte in cui per le associazioni sportive dilettantistiche prevede la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge  n. 398 del 1991, come conseguenza della non tracciabilità dei pagamenti - trattandosi di norma che rimuove gli effetti indirettamente sanzionatori di una condotta illecita - deve ritenersi, in applicazione il principio del c.d. "favor rei", avere "carattere retroattivo".

Riferimenti normativi: art. 19 D.Lgs. n. 158/2015

Riferimenti giurisprudenziali:

CONFORMI: Cassazione Civile n. 26475 del 2014.

DIFFORMI: Cassazione civile, Ordinanza n. 26516 del 30 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. III, sentenza 22/07/2022, n. 6572
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Numero : 6572
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.