Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XVI, sentenza 15/11/2016, n. 2028

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XVI, sentenza 15/11/2016, n. 2028
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 2028
Data del deposito : 15 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo
Con istanza del 14 giugno 2010 la ................. spa,
incorporante la .............. spa, chiedeva il rimborso delle somme
versate a titolo di Irap in ragione delle svalutazioni derivanti dalle operazioni di
erogazione del credito verso la clientela per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa nel limite dello 0,50 per cento dei crediti risultanti in bilancio ai
sensi dell'art. 71 del Tuir (ora art. 106), come modificato dalla legge n.
549/1995 che, per effetto dell'art. 6, comma 1, lettera e) ed n) e in via generale
dell'art. 11 e 11 bis del d.lgs. n. 446/97, trovava applicazione anche ai fini della
determinazione della base imponibile Irap.
Successivamente, l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168/2004, convertito nella legge
n. 191/2004, abrogava l'art. 6, comma 1, lettere e) ed n) del d.lgs. 446/1997 e, a
partire dal periodo d'imposta 2005, non potevano più concorrere alla
determinazione del valore sia le riprese di valore su crediti sia le rettifiche di
valore su crediti alla clientela nonché gli accantonamenti per rischi su crediti. La
norma è entrata in vigore il giorno 12 luglio 2004.
Mentre è pacifico che tale disposizione si applichi alle svalutazioni
contabilizzate a partire dal 2005 in poi, è dibattuta la questione relativa alla
deducibilità delle quote di svalutazione relative all'eccedenza contabilizzata
nelle annualità precedenti al 2005.
In estrema sintesi la questione riguarda la possibilità di portare in deduzione
dalla base imponibile Irap le svalutazioni eccedenti lo 0,60% deducibili in quote
costanti nei nove esercizi successivi e contabilizzate nelle annualità precedenti
al 2005.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 19 giugno 2006
faceva presente il venir meno della possibilità di esporre in dichiarazione i
crediti in oggetto superando anche le indicazioni date in precedenza che erano
andate nel senso di affermare l'imponibilità anche per le annualità successive al
2004 delle riprese di valore relative ai componenti valutativi di crediti in
precedenza dedotti ai fini Irap.
Alla luce del mutato quadro normativo la contribuente non indicava nella
dichiarazione le quote di svalutazione del credito operate negli esercizi 2000,
2002, 2003 e 2004 salvo presentare, poi, istanza ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. n.
602/73 per un importo a rimborso pari a ? 4.184.605,00.
Contro il silenzio rifiuto la ............... spa presentava ricorso per i seguenti motivi:

1. cristallizzazione del regime giuridico delle svalutazioni, anche ai fini fiscali, al
momento di effettuazione delle stesse;

2. impossibilità di attribuire alla normativa di cui all'art. 2, comma 2, del d.

1. n.
168/2004 effetto retroattivo.
Costituitosi in giudizio l'ufficio controdeduceva su tutti i motivi in quanto la
deduzione delle somme pregresse non costituirebbe un diritto acquisito in via
definitiva nell'anno in cui viene operata la svalutazione e negli anni a seguire;
ma, negli anni successivi al primo, il suo esercizio costituirebbe una possibilità
di volta in volta attribuita dal legislatore in ragione della periodicità dell'Irap.
Siffatta tesi risulterebbe avvalorata dalla relazione tecnica contenuta nel
disegno di legge di conversione del d.l. n. 168/2004. La richiesta di rimborso,
inoltre, sarebbe stata sfornita di una valida ed efficace prova tesa a dimostrare
la corretta riliquidazione.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze con la sentenza n. 79/6/13,
depositata in data 17 gennaio 2014, ha accolto il ricorso sposando le tesi della
contribuente.
Contro la sentenza l'Ufficio ha proposto appello a questa Commissione per i
seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 6, comma 1, così come modificato dall'art. 2, comma
2, del d.l. n. 168/2004
vigente per l'anno d'imposta del presente
contenzioso in ragione della non retroattività della tesi dell'agenzia delle
Entrate, l'autonomia strutturale dell'Irap rispetto all'ires ed autonoma
determinazione della base imponibile, assenza di un diritto quesito ai
fini Irap circa le quote di svalutazione la cui deduzione era stata rinviata
ai fini Ires dovendosi escludere che ai fini dell'imposta regionale possa
verificarsi il fenomeno del riconoscimento fiscale definitivo di un
componente positivo o negativo idoneo a protrarre i suoi effetti ai fini
dell'irap medesima.

2. La conferma della tesi dell'ufficio trarrebbe evidenza come già ricordato
dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione che
ricomprendeva tra le voci indeducibili anche gli eventuali "settimi-noni"
spalmati nelle annualità successive.

3. Confermerebbe ancora la tesi l'assenza di disposizioni transitorie
presente in altre circostanze.

4. I primi giudici, inoltre, avrebbero omesso la pronuncia sulle eccezioni
subordinate proposte dall'Ufficio circa la mancata prova da parte della
società in ordine al quantum dell'eventuale rimborso spettante e sulla
prova acquisita dell'effettiva sussistenza del diritto al rimborso

5. Infine, illegittima sarebbe la condanna alle spese in presenza di una
questione complessa non ancora diffusamente trattata neppure dalla
Corte di Cassazione
Costituitasi in giudizio la ........, premesso un puntuale inquadramento
normativo, eccepisce quanto segue:

1. avuto riguardo alla già sostenuta cristallizzazione del regime giuridico
delle svalutazioni anche ai fini fiscali al momento della effettuazione
delle stesse, dopo avere riproposto le proprie tesi, si sofferma sulle
decisioni in tal senso della Corte di Cassazione e di

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