Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, sez. I, sentenza 06/06/2017, n. 1835
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Testo completo
La soc. coop agricola e di lavoro OF di M. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso avviso di accertamento n. X emesso dal Comune di Mirandola per omesso pagamento di IMU secondo semestre 2013 per ?.32.165,00.
Avverso la sentenza della C.T.P. adita, che in accoglimento parziale del ricorso "annulla la irrogazione delle sanzioni e rigetta nel resto", propone appello la contribuente, per sostenere, in parziale riforma della stessa, il riconoscimento della esenzione IMU per i terreni della ricorrente e la non debenza dell'imposta e interessi accertati, contestando l'assunto del Comune secondo il quale " Le agevolazioni sono riservate alle sole persone fisiche, le sole che, per l'appunto, possono soddisfare il requisito dell'essere "iscritte alla previdenza agricola"".
Si costituisce il Comune depositando atto di controdeduzioni, per ribadire i requisiti essenziali necessari per accedere all'agevolazione, replicando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, con conseguente richiesta di rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
L'appello proposto è meritevole di accoglimento.
Nel merito, quanto alla pretesa esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dalla ricorrente, ex D.L. n. 13/2013 (convertito in L. n. 5/2014), la società cooperativa ha ben individuato i requisiti per goderne, requisiti che vengono identificati : a) nella circostanza di essere cooperativa agricola di lavoro operante con il lavoro dei soci nonché amministratori, b) nella conformità dello statuto alle specifiche di legge per le cooperative di lavoro agricolo, c) nel fatto che gli amministratori e i lavoratori-soci della cooperativa sono tutti personalmente imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti alla previdenza agricola in forza del rapporto di lavoro instaurato con la stessa, d) nella sussistenza in capo alla cooperativa del requisito I.A.P., dato dal fatto che la stessa possiede e conduce i terreni col lavoro dei soci agricoltori e amministratori, in quanto i medesimi sono tutti I.A.P. e pertanto attribuiscono lo status di I.A.P. anche alla società agricola.
Sulla questione è intervenuto il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia che ha pubblicato, in data 23 maggio 2016, lanota n. 20535/2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito all'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Nella stessa si conferma che per le ipotesi ivi descritte (agevolazioni