Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 352
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Testo completo
Svolgimento del processo
*** a mezzo dell'avv. ***, proponeva ricorso alla CTP di *** avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2450 del 16/12/2015, consegnato a Poste Italiane il 18/12/2015 e notificato il successivo 04/01/2016 (ritirato il 05/01/2016) dal Comune di *** relativo all'anno di imposta 2010 determinando una maggior TARSU pari ad eurp 471,86 oltre sanzioni ed interessi e così per un totale di euro 508,73. Con rifusione delle spese del giudizio che sarebbero state presentate all'atto della discussione in caso di soccombenza dell'amministrazione. Il Comune di *** non si costituiva in giudizio. La CTP di *** con sentenza n. *** del *** depositata il *** accoglieva il ricorso di *** e condannava il Comune di *** alle spese di lite che liquidava in euro 530,00 di cui euro 30,00 per anticipazioni ed euro 500,00 per competenze oltre accessori come per legge. Con rituale e tempestivo ricorso, contro la succitata sentenza propone appello a codesta commissione tributaria il Comune di *** nella persona del responsabile del settore finanziario, dott. ***, chiedendo:
l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con condanna del contribuente al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Si chiede la trattazione in pubblica udienza *** non si è costituito nel presente procedimento.
L'ufficio comunale mediante il proprio operato, richiedeva a ***. per il periodo di imposta 2010 1'importo di euro 508,73 comprensivo di sanzioni ed interessi a titolo di maggiore Tarsu. Dai documenti depositati dall'appellante Comune di *** e che formano oggetto del fascicolo processuale (non depositati in occasione del ricorso ai giudici di primo grado) viene rinvenuto l'avviso di accertamento n. 2450 TARSU anno 2010 emesso in data 16/12/2015, consegnato a Poste Italiane il 18/12/2015, notificato il successivo 04/01/2016 e ritirato dal contribuente in data 05/01/2016. Orbene in merito alla notifica dell'atto di accertamento 2010 si evince che il Comune di *** l'ha consegnato all'ufficio postale in data 18/12/2015, quindi entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma specifica.
Per l'Ente locale occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione da parte del contribuente. E' quanto tra l'altro stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza del 10/01/2017 n. 385. L'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006, no 296, prevede che
"gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati o pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Inoltre la Corte di Cassazione con sentenza n. 12795/2016 ha affrontato in termini di accertamento TARSU, la questione concernente il termine iniziale per la dichiarazione del contribuente, dal quale computare il termine di decadenza per il Comune. La Commissione adita esaminato il fascicolo processuale formatosi, accoglie l'appello riformando il giudizio di primo grado.