Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 08/10/2018, n. 196

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 08/10/2018, n. 196
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Numero : 196
Data del deposito : 8 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società xxxxx s.r.l. ricorreva avverso una cartella di pagamento dell'importo di euro 268.518,31 relativa all'anno d'imposta 2009, di cui euro 87.978,33 a titolo di Iva, ed il resto a titolo di sanzioni pecuniarie, interessi e per compensi di riscossione e diritti di notifica.

La ricorrente contestava difetto di motivazione ex art. 3 L 241/1990 ed art. 7 L. 212/2000 poiché non è stato mai notificato l'atto presupposto dell'emissione del ruolo ora impugnato.

Inoltre la cartella manca dei requisiti minimi obbligatori e non contiene alcuna indicazione sul motivo della richiesta e sui conteggi effettuati, non essendo stato notificato l'avviso di accertamento prodromico ottenuto solo successivamente in copia informale.

La cartella indica quindi solo che l'intimazione a pagare è dovuta all'atto di scissione del 27/9/2011 ad una presunta solidarietà "tout court".

La società evidenzia che trattasi comunque di scissione parziale intervenuta nell'anno 2011, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato nell'anno 2013 ma non alla ricorrente e che gli importi richiesti non riguardano il ramo di azienda pervenuto alla ricorrente per scissione parziale a quindi la cartella è infondata e ne chiedeva l'annullamento ovvero l'insussistenza dell'obbligazione solidale di pagamento intimata, con vittoria delle spese di giudizio ed onorari.

Si costituiva Equitalia Nord spa segnalando che la richiesta di pagamento deriva da un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, reso esecutivo 1'1/9/2014 e consegnato all'agente della riscossione in data 10/10/2014;

l'iscrizione a ruolo è avvenuta a nome della società xxxxx srl in liquidazione.

La cartella risulta non contestata rendendosi pertanto definitiva ed a seguito del mancato pagamento e dell'operazione di scissione di data 27/11/2011, l'importo veniva richiesto alla società odierna ricorrente in qualità di coobbligata in solido trattandosi di accertamento relativo all'anno 2009, esercizio precedente a quello della scissione.

Aggiungeva Equitalia che trattandosi di doglianze nel merito, le stesse potevano essere proposte solo nei confronti dell'ente creditore, cioè dell'Agenzia delle Entrate di Bologna alla quale doveva essere esteso il contraddittorio chiedendone la chiamata in causa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza del 9/3-15/7/2016 accoglieva il ricorso compensando le spese ritenendo che nel caso in esame il debito emergente dal contenzioso, da cui poi è scaturita la cartella in questione, non esisteva al momento della scissione e pertanto era obbligo dell'amministrazione finanziare notificare anche alla società beneficiaria, e non solo alla scissa, l'avviso di accertamento afferente l'annualità oggetto di controllo, essendo la medesima relativa ad un periodo d'imposta precedente alla scissione (anno 2011), mentre il controllo fiscale relativo all'anno 2009 è iniziato in epoca successiva, cioè nel 2012.

E poiché detta notifica non è avvenuta, la società ricorrente non è mai venuta a conoscenza dell'atto prodromico della richiesta erariale con conseguente violazione del diritto di difesa.

Appella Equitalia rilevando innanzitutto la mancata statuizione in ordine all'invocata chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, quale ente titolare del credito erariale che aveva emesso e notificato l'avviso di accertamento pe omesso versamento dell'IVA per l'anno 2009.

Infatti, l'agente di riscossione si limita a stampare ed a notificare la cartella di pagamento i cui dati essenziali sono trasmessi telematicamente dall'ente titolare del credito e che ben avrebbe potuto giustificare le ragioni sostanziali della notifica della cartella di pagamento, titolarità peraltro che permane anche in caso di tardività della cartella che non costituisce vizio proprio tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.

Evidenzia altresì la correttezza della notifica della cartella in quanto il debito da cui è scaturita la cartella esisteva già al momento della scissione essendo riferito ad un'annualità in cui la società non si era ancora separata, per cui la pretesa tributaria si era già cristallizzata con gli effetti dell'art. 1206 c.c. in seguito alla mancata impugnazione.

Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza confermando la legittimità della cartella in questione.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituisce la società ricorrente con contestuale appello incidentale evidenziando preliminarmente l'inammissibilità del proposto atto di appello per i motivi specificatamente esposti.

Nel merito, nel ribadire quanto già sostenuto in primo grado, denuncia la condotta illegittima di Equitalia a cui sola spettava nel caso volesse fare valere al propria carenza di legittimazione passiva, chiamare in causa l'ente creditore che non ha mai chiamato in causa la società ricorrente, né ma iscritto a ruolo somme nei suoi confronti.

Infatti, solo l'agente della riscossione, in piena autonomia, ha posto in essere l'azione esecutiva nei confronti della società xxxxx.

Richiama sul punto varie sentenze della Corte di Cassazione.

Conclude per l'inammissibilità dell'atto di appello, in via principale per la conferma dell'insussistenza del litisconsorzio ed in via principale per la conferma della sentenza impugnata e con espressa istanza di condanna dell'appellante alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si accoglie l'appello proposto dall'Agenzia Entrate Riscossione di Udine, già Equitalia Nord SPA e si conferma la cartella di pagamento di cui è causa della presente controversa.

In relazione alla mancata pronuncia della decisione di primo grado sulla chiamata in causa dinanzi alla commissione Tributaria Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, si rappresenta quanto segue.

Il contribuente che vuole impugnare una cartella esattoriale o altro atto della riscossione dinanzi la Commissione Tributaria per vizi propri o degli atti presupposti, può agire indifferentemente

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