Commissione Tributaria Regionale Veneto, sez. I, sentenza 14/01/2022, n. 56
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Testo completo
Fatto e svolgimento del processo
1) Richiamati i provvedimenti organizzativi del presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30/10/2020 e 18/11/2020, la controversia è trattata, come richiesto, mediante udienza a distanza.
2) Rilevata la connessione soggettiva ed oggettiva, la Commissione dispone la riunione degli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate:2.1) R.G.A. 358/2020, avverso la sentenza 932/1^/2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20161T001612000;
2.2) R.G.A. 359/2020, avverso la sentenza 933/1^/2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 20161T001613000;
3) Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 e l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di liquidazione e irrogazione delle sanzioni impugnati, alle sentenze di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalle parti contribuenti e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
4) La controversia concerne gli atti con i quali, allo scopo di favorire il passaggio generazionale, con due "patti di famiglia" ex art. 768-bis codice civile, in data 03/08/2016, P.M. ha donato ai figli P.L.M.M., U.E. L.M, I.E.A.M. e M.A.M., la maggioranza assoluta in comunione delle quote detenute nelle società "XXX srl" e "YYY srl".4.1) Con l'atto relativo a "XXX srl" è stato donato il 74,16% delle quote sociali ai 4 figli U.E.L., I.E.M., M.A. e P.L.M. i quali hanno nominato rappresentante comune, ex art. 2468 codice civile il dr. P.O..
4.2) Con l'atto relativo a "YYY srl" è stato donato il 74,16 % delle quote sociali ai figli maschi U.E.L.o e P.L.M. i quali hanno nominato rappresentante comune, ex art. 2468 codice civile il dr. F.P.
4.3) In sede di registrazione degli atti è stata applicata l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del Testo Unico sulle successioni e donazioni (d.lgs. 346/1990).
5) In sede di verifica della sussistenza dei requisiti l'Agenzia delle Entrate ha constatato l'illegittima fruizione dell'agevolazione fiscale.
5.1) Per quanto concerne l'atto relativo a "XXX srl", l'Amministrazione finanziaria ha fondato la contestazione sulle circostanze che:5.1.1) Il soggetto nominato rappresentante comune (P.O.) è incompatibile in quanto consigliere di amministrazione della società.
5.1.2) Il controllo della società attraverso un rappresentante comune non viene mai esercitato, perché in realtà la gestione è rimasta in capo a P.M., come si