Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. II, sentenza 01/03/2021, n. 29

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Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia, sez. II, sentenza 01/03/2021, n. 29
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Numero : 29
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 497/01/15 La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva rigettato il ricorso proposto dal Contribuente avverso l'avviso di liquidazione n. 25984/2015 in materia di registro/ipotecaria e catastale di cui in frontespizio (nei termini comunque derivanti da autotutela parziale dell'ufficio), concernente decadenza dalle agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/1954 in relazione ad atto di compravendita terreno stipulato il 23.11.2009, avendo cessato di condurre direttamente il terreno prima del termine previsto dalla disciplina di favore. Con compensazione delle spese di lite.

Avverso la detta sentenza il Contribuente ha depositato· appello in data 4.01.2018, concludendo in via principale per l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via subordinata per il riconoscimento per causale diversa del diritto a fruire delle agevolazioni, con richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Depositati allegati.

L'Ufficio ha depositato controdeduzioni in data 31.01.2018, concludendo in via principale per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello;
in subordine e nel merito per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.

Fissata la trattazione per l'udienza dd.

9.12.2020 il Contribuente, in data 4.11.2020, ha richiesto rinvio. Ciò allo scopo di depositare memoria conclusionale, sostituente la trattazione in pubblica udienza, considerato il decreto del Presidente della C.T.R. dd. 2.11.2020, riprendente quanto stabilito dall'art. 27, co. 1, del DL 28.10.2020 n. 137, in merito allo svolgimento dell'attività giudiziaria in pendenza di pandemia.

Il Contribuente ha depositato la memoria conclusionale in data 21.12.2020.

L'Ufficio ha successivamente depositato memoria, richiedendo altresì in via subordinata dichiarazione di inammissibilità del motivo nuovo, dedotto con memoria dd.

4.05.2016 e della domanda nuova formulata con memoria dd. 24.12.2020. Fermi le altre già formulate richieste.

La controversia è quindi trattenuta in decisione.

FATTO E DIRITTO

Con atto a rogito Notaio dd. 23.12.2009, registrato in data 04.01.2010, il sig. . aveva acquistato il terreno agricolo ubicato nel Comune di . e censito al Catasto Terreni al F. 60, part. 130, di complessivi 8.290 mq, chiedendo di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la piccola. proprietà contadina dalla L. 604/1954.

Accertato che il Contribuente, con atto privato registrato in data 30.03.2012 al n. 3362 serie 3 - Atti Privati, aveva concesso in locazione l'immobile alla ditta .. Società Semplice Agricola (composta anche da soggetti estranei al nucleo familiare) e che, dunque, in violazione del disposto di cui all'art. 7 L. 604/1954, aveva cessato di coltivare direttamente il fondo, l'Ufficio dichiarava il sig. decaduto dal diritto a beneficiare dell'agevolazione e recuperava a tassazione la differenza tra le imposte di registro ed ipotecaria dovute in misura ordinaria e le imposte versate in misura fissa.

Avverso il citato atto, in data 21.05.2015, veniva proposto ricorso. Il Contribuente chiedeva che venisse disposto l'annullamento dell'avviso di liquidazione asserendo che il terreno non era mai stato concesso in affitto alla Società Semplice e che la denuncia di contratto verbale registrata in data 30.03.2012 riportava erroneamente l'indicazione dei dati catastali relativi a quel fondo. Ad ulteriore conferma dell'errore, il sig. . affermava che l'immobile era stato precedentemente concesso in comodato d'uso gratuito al fratello, sig.

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