Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. I, sentenza 05/09/2022, n. 271

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Una cooperativa edilizia di abitazione "regionale" che svolge la duplice gestione di cooperativa a "proprietà indivisa" per alcuni programmi e a "proprietà divisa" per altri, riceve dall'ente Regione contributi aventi specifico vincolo di destinazione e questo legittima il regime di tassazione agevolata previsto dall'art. 88 comma 3 TUIR.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. I, sentenza 05/09/2022, n. 271
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Numero : 271
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

La xxxxx società cooperativa ha interposto appello avverso la sentenza 2 dicembre 2020, n. 323 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. xxxxx, notificatole in data 10 luglio 2019, relativo all'anno di imposta 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha rettificato la base imponibile IRES e quella IRAP, rideterminando le imposte, rispettivamente, con incremento di euro 11.103,00 ed euro 49.948,00, oltre sanzioni ed interessi. Con il ricorso in primo grado la xxxxx, premesso di essere cooperativa di abitazione senza scopo di lucro, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impositivo deducendo la violazione dell'art. 88, comma 3, del t.u.i.r., nell'assunto dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale anche ai contributi pubblici ricevuti per interventi di nuova costruzione di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato (peraltro l'importo di euro 602.292,82, contabilizzato nel conto economico, non era quello incassato nel 2014, ma includeva contributi incassati in precedenti esercizi). La sentenza di prime cure, come anticipato, ha respinto il ricorso, ritenendo trattarsi di cooperativa con natura divisa e precisando che i beni indicati nel rilievo sono da considerarsi beni merce, ovvero beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Con l'appello la xxxxx censura la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità per violazione dell'art. 88, comma 3, del t.u.i.r., nell'assunto della intassabilità dei contributi pubblici ricevuti, e della sua natura mista, al contempo a proprietà divisa e indivisa, connessa agli obiettivi regionali in materia di edilizia sociale. Si tratterebbe dunque di una cooperativa di abitazione, che svolge una duplice gestione mutualistica (pur in presenza di un oggetto sociale unitario), con connotazione a proprietà indivisa per alcuni programmi e di cooperativa a proprietà divisa per gli altri. L'appellante allega inoltre la violazione dell'art. 85 del t.u.i.r., nella considerazione che gli immobili abitativi per i quali vige un vincolo di locazione, seppure temporanea, rientrano nella gestione della proprietà indivisa da parte della cooperativa e dunque non possono essere ricondotti tra quelli strumentali;
con riguardo alla base imponibile IRAP

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