Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. VII, sentenza 18/01/2016, n. 165

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La disposizione normativa prevista dal comma 2 dell'art. 12 del d.l. 78/2009 - in virtù della quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione delle norme sul "monitoraggio fiscale", ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione - ha natura meramente procedimentale e non sostanziale in quanto, trattandosi di una presunzione relativa e non assoluta, non dà luogo nè modifica obbligazioni tributarie preesistenti né tantomeno amplia ex tunc la base imponibile, ma incide soltanto sugli aspetti processuali e procedimentali del rapporto tributario; essendo data al contribuente la piena libertà della prova contraria, tale disposizione non è, altresì, lesiva del diritto di difesa del medesimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. VII, sentenza 18/01/2016, n. 165
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 165
Data del deposito : 18 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1) A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza sul nominativo del contribuente (incluso nella c.d. "Lista Falciani'', secondo le informative trasmesse dall'Autorità Fiscale francese), sulla base delle risultanze del P.V.C., l'Agenzia delle Entrate (all'esito di procedimento di accertamento con adesione, conclusosi negativamente) emetteva Avviso, con cui - per il periodo di imposta 2007 - accertava (quantificando come in atti le imposte dovute) un maggior reddito da sottoporre a tassazione IRPEF pari a complessivi euro 18.931, di cui euro 15.647,36, quale "disponibilità detenuta all'estero che si presume ex art. 12 co.2 d.l. 78/2009 costituita mediante redditi sottratti a tassazione" e quanto alla somma restante quale "reddito di capitale (interessi) che si presume ex art. 6 D.L. 167/1990,essere maturato e percepito nel medesimo periodo di imposta sull'ammontare delle attività e/investimenti di natura finanziaria detenuti all'estero".

L'Ufficio contestava nell'atto anche l'infedeltà della dichiarazione annuale dei redditi, per omessa presentazione del quadro RW, determinando la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso alla CTP il contribuente, eccependo di avere aderito al c.d. Scudo fiscale ter con le correlative preclusioni sull'attività di accertamento;
contestati in fatto e in diritto, anche sotto altri profili, an e quantum della pretesa fiscale, nelle conclusioni del ricorso introduttivo chiedeva: in principalità di "annullare parzialmente" l'atto impugnato, relativamente alla rettifica ex art. 12 d.l. 78/2009, applicando ai redditi di capitale l'aliquota del 12,50%;
in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni derivanti dai redditi accertati ex art. 12 cit. per obiettive situazioni di incertezza.

L'Agenzia, costituitasi, resisteva, chiedendo la conferma in toto del provvedimento.

I giudici della CTP, con la sentenza sopra emarginata, dato atto che il giudizio aveva ad oggetto solamente le disponibilità finanziarie estere eccedenti - secondo la tesi dell'Ufficio - le somme invece regolarizzate mediante "scudo fiscale", hanno accolto il ricorso del contribuente, con riferimento all'eccezione dell'illegittima applicazione retroattiva della presunzione di imponibilità di cui all'art. 12, co.2 D.L. n° 78/2009.

In proposito, richiamati l'art. 11 delle Preleggi e l'art. 3 dello Statuto del contribuente in tema di irretroattività rispettivamente delle leggi in generale e di quelle tributarie in particolare , nonché la giurisprudenza costituzionale, i primi giudici hanno osservato che l'inciso contenuto nella disposizione di cui all'art. 12 cit. ,che fa salva la prova contraria del contribuente, è ostativa a conferire alla retroattività natura solo procedimentale, e depone invece per il carattere sostanziale di questa "disposizione sulla prova";
secondo la sentenza, il principio della tutela dell'affidamento del contribuente, in una con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, " delineano un sistema volto a favorire concretamente la certezza dei rapporti giuridici ... il contribuente non può essere tenuto a precostituire la prova che deve fornire se non in base al sistema normativo vigente ...";
tanto meno, affermano i primi giudici, potrà essere applicata retroattivamente a suo sfavore la previsione di ampliamento dei termini per l'esercizio di un potere impositivo da contrastare con tale prova: di qui l'illegittimità dell'accertamento, essendo da escludere l'applicazione retroattiva della presunzione di evasione.

La sentenza, pur considerando assorbente la irretroattività della presunzione, sotto altro pro­ filo ha ritenuto opportuno aggiungere che è comunque da ritenersi corretta l'avvenuta regolarizzazione, mediante scudo fiscale, così come ha fatto la parte, delle somme detenute alla data del 31.12.2008, ex art. 13 bis d.l. 78, senza che possa avere rilevanza la maggiore entità delle somme detenute nel 2007. Le spese di lite sono state compensate per la "peculiarità delle questioni controverse".

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Ufficio, che, riepilogati i termini fattuali della controversia, nei motivi si duole, in primo luogo, della "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 78/2009", in quanto le disposizioni dell'art. 12 co.2 e 2 bis - che si inseriscono nel quadro delle politiche promosse recentemente dall'OCSE di contrasto all'evasione fiscale - non riguardano la struttura sostanziale del rapporto tributario , ma il procedimento e la metodologia di acquisizione della prova , con riguardo a situazioni - come nel caso di specie - in cui l'inversione dell'onere della prova è collegata dalla legge non a un mero presupposto di fatto, ma alla circostanza più complessa che i capitali investiti all'estero in paesi a fiscalità privilegiata, siano detenuti in violazione degli obblighi di cui all'art. 4 d.l. n° 167/1990: una volta contestata, come nella fattispecie ha fatto l'Ufficio, al contribuente l'omessa dichiarazione nel mod. RW, di investimenti esteri , non è quindi ravvisabile alcuna illegittimità nel provvedimento conseguentemente emesso, in base al comma 2 cit. (contenente espressa deroga ad ogni altra disposizione di legge, incluso lo Statuto del Contribuente) e nei termini raddoppiati di cui al comma 2 bis cit.

Con altro motivo, l'appellante si duole anche della errata motivazione e travisamento delle risultanze processuali, per quanto concerne la ritenuta - in sentenza - corretta regolarizzazione, anche per i residui importi in contestazione, effettuata dal contribuente attraverso il c.d. "scudo fiscale". Secondo l'appellante, resta non "coperta" e assoggettabile (come

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