Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VII, sentenza 02/07/2019, n. 656
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di Irpef la disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, comma l, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock options", si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione. La Cassazione ha precisato che il momento temporale va identificato in quello in cui la società datrice di lavoro, onorando l'offerta di acquisto fatta in precedenza, assegna, trasferendo la titolarità degli stessi, i titoli azionari offerti al dipendente, realizzando in tal modo il presupposto impositivo (Cass. n. 12425 del 2011).
Sul provvedimento
Testo completo
Con la sentenza n. 77 del 15/31-1-2018, la C.T.P. di Pescara accoglieva il ricorso avanzato da T.H. avverso il silenzio-rifiuto (del Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate) relativamente ad un'istanza di rimborso (di parte) delle ritenute operate, quale sostituto d'imposta, dalla s.p.a. L. nel periodo d'imposta 2015.
Con l'appello del 3-7-2018, il Centro Operativo chiedeva la riforma della sentenza di I grado.
L'appello va rigettato, muovendosi dalla considerazione che si trattava dei redditi derivanti dall'acquisizione di quattrocento azioni del gruppo L., attribuite all'appellato sulla base di un piano azionario quadriennale che era scaduto in data 22-4-2015.
Orbene, Cass. sez. V ordinanza n. 19393 del 31-5/20-7-2018 ha insegnato: "che con l'espressione "stock options" si intende far riferimento all'offerta generalizzata ai dipendenti di una società quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o a sottoscrivere in una certa data futura e ad un prezzo predeterminato le azioni della società, e ciò al fine di incentivare i dipendenti ad aumentare la produttività.
Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 11214 del 8/6/2011, a cui questo Collegio intende dare continuità, "in tema di Irpef la disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, comma l, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock options", si applica, secondo il comma 2 dell'art. 13 citato, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata