Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 2036

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Massime1

Dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, per cui la relazione di stima di un immobile - redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'Amministrazione stessa - e da questa prodotta in giudizio - costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d' ufficio, sicchè la medesima ha natura di atto pubblico solo per quello che concerne la provenienza, non anche per quel riguarda il suo contenuto estimativo (1)
(1) Cfr. Cass. 10222/2016.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 2036
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 2036
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, nella persona del suo Direttore p.t. elettivamente domiciliato per la carica in Capannori - Guamo, via Sottomonte, n. 3 (indirizzo pec dp.lucca@pce.agenziaentrate.it) appella la sentenza n. 247/03/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in data 08/01/2016 e depositata il18/04/2016 - RGR 443/2015 (riunificato)

contro

:
- I. srl, già P. c. M. S. srl (P.I. 0XXX0), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dal Dott. Rag. C. P. e dall'Avv. E. B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio P. associati, sito in Viareggio, via R. n. XX, cap 55049 (indirizzi pec XXX ;
XXX);

- P. M. (C.F. XXXX) rappresentata e difesa dall'Avv. A. F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. M. A., n. X (indirizzo pec XXX );
- L. A. (CFXXXX), rappresentato e difeso dall'Avv. A. F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo, sito in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. M. A., n. X (indirizzo pec XXX );
- L. M. (CF XXXX), rappresentata e difesa dall'Avv. A. F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. M. A., n. X (indirizzo pec XXXX);
- L. C. (C.F. XXXX), rappresentata e difesa dall'Avv. A. F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo, sito in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. M. A., n. X (indirizzo pec XXX), relativamente all'avviso di accertamento n. 20131 T000XXX000, atto di compravendita rogato dal notaio V. in data 24/01/2013 e registrato presso l'Ufficio territoriale di Viareggio in data 29/0112013 al n. 2013XXX, a mezzo del quale si addiveniva alla determinazione di un valore in comune commercio, relativamente all'immobile compravenduto dal corrispettivo dichiarato di euro 160.000,00 all'importo di euro 488.000,00, con conseguente richiesta di maggiori imposte d'atto (registro;
ipotecaria;
catastale) pari a complessivi euro 32.800,00, oltre interessi e sanzioni.

FattoL'atto di compravendita rogato dal notaio V. in data 24/0112013 e registrato presso l'Ufficio territoriale di Viareggio in data 29/01/2013 al n. 2013XXX - per il tramite del quale la società I. srl, già P. c. M. S. srl, acquistava da P. M., L. A., L. M. e L. C. un fabbricato sito nel territorio comunale di Camaiore (fraz. Capezzano Pianore), a fronte di un corrispettivo dichiarato di euro 160.000,00 - veniva assoggettato a controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca - Ufficio territoriale di Viareggio - relativamente alla valutazione di congruità dell' importo di cessione esposto nel rogito notarile, alla luce dei valori in comune commercio attribuibili ai cespiti immobiliari trasferiti.
Nell'ambito dell'attività di controllo, emergeva una ritenuta non congruità del corrispettivo esposto in atto, alla luce delle risultanze ricavabili dal contenuto di una perizia di stima redatta dalla competente Agenzia del territorio - ente incorporato nell' Agenzia delle Entrate a far tempo dal 01.12.2012 in forza dell'art. 23 quater del D.L. n. 95/2012 - recante un giudizio estimativo tendente a valorizzare la consistenza strutturale del fabbricato de quo, il quale viene formalizzato in data 20.07.2013, sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo esterno del 02.07.2013.
Tale attività istruttoria si fondava - sotto il profilo del criterio generale di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 3 del d.p.r. n. 131/86 - su elementi probatori di carattere resi duale.
All' esito del suddetto giudizio estimativo fondato sugli elementi di valutazione anzidetti, l'Amministrazione finanziaria notificava ai coobbligati sopra menzionati l'avviso di accertamento n. 20131 T000XXX000 a mezzo del quale si addiveniva alla determinazione di un valore in comune commercio, relativamente all' immobile compravenduto, nella misura di euro 488.000,00, con conseguente richiesta di maggiori imposte d'atto (registro;
ipotecaria;
catastale) pari a complessivi euro 32.800,00, oltre interessi e sanzioni.
I contribuenti indicati in epigrafe proponevano distinti ricorsi, in seguito riuniti ex art. 29 del d.lgs. n. 546/92, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, deducendo i motivi di censura dell' operato dell'Amministrazione finanziaria appresso succintamente specificati:
a) in punto di diritto, l'illegittimità dell'atto di imposizione per violazione della disposizione contenuta all'art. 51 comma 3 del T.U.R., in quanto l'operato estimativo utilizzato dall'Agenzia del territorio, al fine di determinare il valore in comune commercio del cespite de quo, sarebbe estraneo alla condizioni fattuali connotanti il bene, in quanto fondato su una valutazione esperita successivamente alla stipulazione negoziale ( sopralluogo dei tecnici dell' Agenzia del territorio del 03.07.2013, a fronte della stipulazione del 24 gennaio 2013);

b) che l' infondatezza della presente azione di recupero si giustificherebbe in ragione del fatto che - in ordine ad un precedente atto impositivo avente ad oggetto il medesimo bene compravenduto con l'atto notaio V. e riferito, però, ad una precedente dichiarazione di successione di uno degli originari proprietari - si sarebbe pervenuti alla conclusione di un accordo mediativo, a mezzo del quale l' Ufficio ed i contribuenti avrebbero formalizzato un valore in comune commercio relativo al cespite immobiliare de quo, pari ad euro 160.000,00, coincidente con la materia imponibile dichiarata nell' atto n. 2013/1 TXXX;
c) che la nullità dell' avviso di accertamento deve discendere da un inadeguato corredo motivazionale del medesimo, in violazione dell' art. 3 della l. n. 241/90.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio facendo osservare che gli elementi di censura addotti dal ricorrente al fine di dimostrare l'infondatezza del giudizio estimativo formulato dall'Ufficio risultavano essere del tutto inconferenti in ragione delle motivazioni appresso succintamente dettagliate.
Le eccezioni avanzate dai contribuenti in merito alla carenza del supporto probatorio addotto dall'Ufficio a fondamento della pretesa impositiva, venivano respinte dallo stesso Ufficio, dovendosi apprezzare, altresì, le risultanze interpretative desumibili dall'art. 51 comma 3 del DPR 131/1986, a mezzo del quale il legislatore tributario legittima l'azione rettificatoria dell'Amministrazione in forza di "ogni altro elemento di valutazione".In secondo

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