Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. I, sentenza 10/05/2022, n. 4035

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Il regime di accessorietà si configura come un regime derogatorio rispetto all'ordinario, in cui ogni prestazione va valutata di per sé: Ciò comporta che l'operazione secondaria rivesta la medesima qualificazione tributaria e di conseguenza il medesimo trattamento IVA della operazione principale con applicazione della medesima aliquota. In tale ottica sono considerate accessorie soltanto quelle operazioni che, in necessaria connessione con l'operazione principale, sono realizzate dallo stesso soggetto o da un terzo per suo conto, nonché di norma hanno la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o cessione principale. Ai fini della valutazione di tale nesso di accessorietà risulta essenziale esaminare il contenuto del contratto cui le prestazioni si riferiscono.

Pres. Michele Buonauro, Est. Tommaso Maglione

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. I, sentenza 10/05/2022, n. 4035
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Campania
Numero : 4035
Data del deposito : 10 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado, con ricorso notificato in data 23.11.2020 e depositato in data 12.03.2021, XX dedusse di aver appreso, solo seguito di richiesta di estratto di ruolo, dell'esistenza di numerose cartelle di pagamento, asseritamente notificate negli anni dal 2013 al 2017, e relative a Tassa Auto e Tassa Rifiuti, oltre che, quanto alla n.XX e XX ad IVA 2012 e IRAP 2013 nonché, quanto alla n.XX a sanzioni amministrative, eccependo la mancata notifica delle cartelle o di ulteriori atti interruttivi e la prescrizione del credito, maturata anche tenendo conto della data di notifica.

Si costituì in primo grado l'agenzia Delle Entrate Riscossione, producendo le relate di notifica di alcune delle cartelle nonché la relata concernente un preavviso di fermo. Il Giudice di primo grado ritenne documentata la notifica delle cartelle n.XX e XX, consegnate a mani della moglie in data 21.04.2016 e 09.03.2017 con invio di raccomandata informativa (relative ad IVA 2012 e IRAP 2013) nonché, della n.XX, sempre a mani della moglie in data 19.11.2015 (relativa a sanzioni pecuniarie 2012);
quanto alle altre cartelle, il primo Giudice ritenne che la mera attestazione di affissione presso la Casa Comunale, in assenza delle ulteriori formalità relative alla notifica ai sensi dell'art.140 c.p..c, non fosse idonea a documentarne la ricezione.

Ciò premesso il primo Giudice ritenne maturata la prescrizione quinquennale e triennale, con riferimento alle cartelle relative a Tassa rifiuti, sanzioni e tassa auto, stante la mancata prova della notifica delle relative cartelle, nonché quello quinquennale previsto per le imposte Enti Locali e per le sanzioni. Quanto, invece, alle cartelle n.XX e XX, il primo Giudice ritenne operante la prescrizione decennale, escludendo il decorso della prescrizione in ragione della regolare consegna a mani della moglie in data 21.04.2016 e 09.03.2017.

Dunque il Giudice di primo grado accolse in parte il ricorso, dichiarando prescritti tutti i crediti relativi a Tassa Rifiuti e Tassa auto di cui alle cartelle opposte nonché il credito di cui alla cartella n.XX, mentre rigettò il ricorso con riferimento alle cartelle n.XX e XX. Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione e, per

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